Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26939 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22758-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE

259, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI BARTOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CANDIANI;

– ricorrente –

contro

CARROZZERIA SEMPIONE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIA CASTIGLIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 642 pubblicata il 21.5.2019 e notificata il 28.5.2019, ha respinto l’appello S.R., confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di impugnativa del licenziamento per il mancato rispetto del termine di decadenza di 180 giorni, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38;

2. la Corte territoriale ha rilevato che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento era stata spedita il 10.12.2015 ed il ricorso era stato depositato l’8.6.2016, cioè al 181 giorno ed ha deciso conformandosi ai precedenti di legittimità (Cass. n. 16899 del 2016; n. 20068 del 2015; n. 5717 del 2015);

3. avverso tale sentenza S.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la Carrozzeria Sempione srl;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso S.R. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errore o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1334 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, come modificata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38; dell’art. 414 c.p.c. e degli artt. 3,24 e 111 Cost.;

6. rilevata la non pertinenza del precedente richiamato nella sentenza impugnata, Cass. n. 5717 del 2015, ha criticato l’interpretazione adottata dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 20068 del 2015 e n. 16899 del 2016 in quanto non tiene conto del carattere recettizio dell’atto di impugnativa del licenziamento, che acquista efficacia solo se e nel momento in cui è ricevuto dal datore di lavoro, e si traduce in una lettura abrogativa dell’art. 1334 c.c.;

7. ha censurato l’interpretazione data dalla S.C. secondo cui l’impugnazione, per essere efficace, deve rispettare il duplice termine di decadenza, sottolineando come l’espressione usata dal legislatore (“l’impugnazione è inefficace se…”) presupponga che la prima impugnazione, quella stragiudiziale, sia efficace ex se e che tale efficacia venga meno ove manchi l’instaurazione del giudizio;

8. ha argomentato la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la tesi accolta dalla Corte di merito finirebbe per considerare il datore di lavoro come soggetto munito di diritti inferiori rispetto al lavoratore; dell’art. 24 Cost. perchè priverebbe il datore del diritto ad una difesa effettiva e, in particolare, il diritto ad attivare la procedura di conciliazione ante causam dinanzi alle competenti commissioni territoriali; dell’art. 111 Cost. in quanto impedirebbe al datore di utilizzare tutti gli strumenti previsti a propria difesa, imponendogli l’uso del processo ordinario;

9. il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. poichè la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per modificare l’orientamento;

10. secondo l’orientamento di legittimità ormai consolidato (Cass. n. 20666 del 2018; n. 16899 del 2016; n. 20068 del 2015; n. 5717 del 2015), a cui si intende dare seguito, il termine di decadenza previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento stabilito dal citato art., comma 1, e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro. Ed infatti, come correttamente ritenuto, l’impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell’ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell’atto di impugnativa vero e proprio. La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell’impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l’impugnazione stessa sia in sè efficace;

11. come già specificato nei richiamati precedenti giurisprudenziali, la locuzione “L’impugnazione è inefficace se…” sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui si realizzi la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l’impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato. Sicchè l’impugnazione, per essere in sè efficace e potere raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante;

12. tale soluzione è coerente, oltre che con la lettera del testo normativo, con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa n. 92/2012 e non lede il diritto di difesa del lavoratore, che è anzi perfettamente in grado di conoscere il dies a quo per l’instaurazione della fase giudiziaria (egli essendo il soggetto che impugna giudizialmente il licenziamento, dopo avere fatto comunicazione di impugnazione stragiudiziale);

13. del tutto generici sono i rilievi di illegittimità costituzionale;

14. per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

15. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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