Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26939 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19945-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

AIELLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR,

5, presso lo studio dell’avvocato MARIO ZOTTA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO RABINO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

19/11/2014, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Carlo Aiello difensore della ricorrente che chiede

l’accoglimento del ricorso e deposita certificato di morte della

ricorrente;udito l’Avvocato Mario Zotta difensore della ricorrente

che si riporta agli atti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la

motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Torino ha rigettato sia la domanda di pagamento di compensi professionali proposta dal geom. C. nei confronti della R. che quella di risarcimento danni proposta da quest’ultima, ritenendo altresì che l’esito del giudizio giustificasse l’integrale compensazione delle spese di lite (peraltro già disposta in primo grado).

La Corte ha affermato la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso fra le parti ed avente ad oggetto la progettazione di una villetta, ritenendo che – comprendendo anche una struttura in cemento armato – al C. era inibita l’intera progettazione (ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, disciplinante la competenza dei geometri) ed ha concluso che la nullità del contratto comportava che lo stesso non poteva avere alcun effetto nei rapporti fra le parti, con la conseguenza che nulla poteva “essere liquidato a titolo di compenso al professionista” e che risultava “assorbita ogni domanda riguardante inadempimenti a carico del medesimo”.

La R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito l’intimato.

Il primo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte pronunciato sul motivo di appello con cui l’odierna ricorrente aveva lamentato l’omissione della pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale.

La censura è infondata in quanto – ancorchè sinteticamente – la Corte si è pronunciata sull’intera domanda risarcitoria (e quindi sul relativo motivo di appello) laddove ha dichiarato che rimaneva assorbita “ogni domanda riguardante inadempimenti a carico” del C., utilizzando un’espressione ampia, idonea ad includere ogni tipo di danno conseguente al rapporto intercorso col professionista.

Egualmente infondato è il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’artt. 111 Cost.) che censura la sentenza per avere compensato le spese processuali in difetto del requisito della reciproca soccombenza.

Infatti, il rigetto delle domande avanzate dalla R. (in cui si sostanzia la dichiarazione di assorbimento delle richieste risarcitone a carico del C.) comporta una parziale soccombenza dell’odierna ricorrente, idonea a giustificare la compensazione (non a caso, motivata dalla Corte con riferimento allo “esito del giudizio”).

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo tuttavia che ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis).

Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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