Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26938 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18147-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANLUCA CLARY;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCARLO RUSSO FRATTASI,

FLORIANA RENDINA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 888/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 888 pubblicata il 4.4.2019 e notificata l’8.4.19, in parziale accoglimento dell’appello principale di P.R. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato A.A. al pagamento in favore del P. della somma di Euro 109.000,00, oltre interessi; ha respinto l’appello incidentale della A.;

2. la Corte territoriale ha ricostruito i rapporti tra i coniugi P. e A. e specificamente l’attività di cogestione dello studio odontoiatrico del primo svolta gratuitamente dalla A., eccetto che nel periodo dal 2008 al 2011 in cui tra le parti era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato;

3. ha negato che la natura subordinata potesse riconoscersi all’intero rapporto di collaborazione della A. nello studio professionale del marito ed in ragione di ciò ha respinto l’appello incidentale della predetta;

4. i giudici di appello hanno tenuto conto, nella ricostruzione delle operazioni bancarie poste in essere dalla A., del periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato tra i due, nonchè del fatto che la A. avesse ricevuto da terzi due assegni del valore complessivo di Euro 190.605,00 ed avesse inoltre provveduto alle spese per la conduzione familiare ed hanno ritenuto che non potesse dirsi accertato “un saldo negativo tra le entrate e le uscite, nella gestione delle somme incassate dalla A. in conseguenza dell’attività di dentista svolta dal marito”;

5. hanno tuttavia rilevato come dalla c.t.u. eseguita in primo grado risultasse il “versamento nei rapporti n. (OMISSIS) acceso presso il Monte dei Paschi di Siena – e il n. (OMISSIS) acceso presso Banca Mediolanum – di somme in contanti per un ammontare complessivo pari a ben Euro 109.000,00 nel solo biennio 2009-2010”, sulla cui provenienza la A. non aveva reso alcuna spiegazione;

6. hanno quindi ritenuto che tale importo dovesse essere imputato a saldo negativo della gestione dei compensi dello studio dentistico ed hanno condannato la A. alla restituzione di tale somma in favore del P.;

7. avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso P.R.;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. col primo motivo di ricorso A.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

10. ha sostenuto l’irriducibile contraddittorietà della motivazione essendo in atti dimostrata (tramite consulenza tecnica di parte e documentazione depositata in primo grado) la provenienza delle somme in contestazione (da contratti di lavoro, di locazione, stipendi percepiti dal figlio G.F., assegni di mantenimento di G.N., strumenti finanziari) e mancando comunque la prova, di cui era onerato il P., che dette somme costituissero denaro esclusivo di pertinenza di quest’ultimo; ha sottolineato come la sentenza impugnata, pur non riconoscendo un obbligo di rendiconto in capo alla A., abbia condannato la stessa alla restituzione di somme;

11. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di alcuni fatti storici decisivi consistenti nelle prove fornite dalla A., tramite consulenza di parte e documenti, sulla provenienza delle somme in questione;

12. col terzo motivo le medesime censure sono articolate come manifesto travisamento della c.t.u.;

13. col quarto motivo è censurata la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione illogica per avere affermato in capo alla A. un obbligo di restituzione senza accertare un obbligo di rendiconto ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c. e senza riferimento alcuno alla fonte, legale o negoziale, di un simile obbligo;

14. col quinto motivo è censurata la sentenza laddove ha negato la natura subordinata del rapporto tra i coniugi per il periodo diverso dagli anni 2008 – 2011;

15. col sesto motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per travisamento delle affermazioni della A. sulla gratuità del lavoro svolto nell’interesse del marito;

16. col settimo motivo si critica la statuizione di condanna della A. al pagamento delle spese di lite in quanto non tiene conto del rigetto dell’istanza di sequestro avanzata dal P. per difetto del periculum in mora e quindi della soccombenza del predetto sul punto;

17. il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili;

18. anzitutto, la censura di omessa valutazione di elementi probatori (documenti e consulenza tecnica di parte, che si assume idonei a dimostrare la provenienza della somma di Euro 109.000,00), impropriamente etichettata come violazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto investe il merito della controversia e l’apprezzamento delle prove, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità; essa, peraltro, per come formulata, risulta estranea anche allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delineato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014;

19. neppure ricorre la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, limitata alla mancanza del cd. “minimo costituzionale” della motivazione, poichè nella decisione impugnata la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma si regge su argomentazioni svolte in modo coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la “giustificazione del decisum” incentrato sul presupposto implicito dell’esistenza di un obbligo di rendiconto collegato al rapporto di cogestione dello studio dentistico da parte della A. e riconducibile, pur in mancanza del riferimento ad una specifica fonte legale o negoziale, al più generale obbligo posto a carico di chi svolge un’attività nell’interesse altrui;

20. al riguardo, questa Corte (Cass. n. 22063 del 2017) ha statuito che “In base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui”;

21. quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, si è affermato (Cass. n. 30506 del 2019; n. 21090 del 2004) che “Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa – ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l’istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio)”;

22. il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per assoluto difetto di specificità, non essendo neanche indicato quale tra i vizi di cui all’art. 360 c.p.c. sia dedotto;

23. parimenti inammissibile è il settimo motivo non avendo parte ricorrente allegato e trascritto il provvedimento di rigetto dell’istanza di sequestro;

24. non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte controricorrente, non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave della parte soccombente con profili di inammissibilità in senso tecnico oppure con la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., S.U. n. 9912 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; n. 7726 del 2016), in difetto, nel caso di specie, di elementi ulteriori significativi di un abuso dello strumento processuale; e ciò al fine del necessario contemperamento tra le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e strumentale, che ostacola il rispetto della ragionevole durata dei processi pendenti, e la tutela del diritto di azione di rilevo costituzionale;

25. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

26. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

27. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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