Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26938 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19667-2015 proposto da:

F.U.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

SANTORIELO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO

MOSCARDELLI, giusta procura in calce al ricorso, DARIO VISCONTI

giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI, ALLEANZA TORO SPA ORA GENERALI ITALIA

SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 1403/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato Dario Visconti difensore del ricorrente che si

costituisce con procura non rituale.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“La Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile – ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto da F.U.Z. avverso la sentenza n. 288/2012 emessa dal Tribunale di Ancona, Sez. Dist. di Jesi.

Col ricorso per cassazione, il F. impugna espressamente (soltanto) tale ordinanza e chiede “l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e, di conseguenza, della sentenza di primo grado”, assumendo che la Corte di Appello “ha travisato totalmente i fatti ed ha ignorato i principi fondamentali della normativa”.

Il ricorso (che neppure deduce in modo specifico i motivi di censura) è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto avverso la sentenza di primo grado e motivato in relazione ad essa, non ricorrendo alcuna delle condizioni – individuate da Cass., S.U. n. 1914/2016 – che consentono la ricorribilità per cassazione (per “vizi suoi propri”) dell’ordinanza di inammissibilità resa ex art. 348 ter c.p.c..

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati)”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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