Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26938 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FLAMINIA CORPORATION HARDWARE & SOFTWARE di FLAMINI & C.

SAS, con

sede in Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.

TUPINI Sergio, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma,

Via Cortina d’Ampezzo, 60;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

e

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 227/39/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

21/03/2007, depositata l’08.06.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16576/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 227/39/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 21.03.2007 e DEPOSITATA l’08 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dal contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini IVA ed IRAP per l’anno 1998, e si articola in tre mezzi, con i quali si deduce, la contraddittorietà della motivazione, la violazione e falsa applicazione di norme e principi in tema di motivazione dell’avviso di accertamento e di motivazione per relationem, nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo.

3 – L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il vizio di contraddittoria motivazione, denunciato con il primo mezzo, non solo è insussistente, in quanto l’espressione utilizzata dalla CTR non appare contraddittoria, – stante che, mentre l’opinamento di infondatezza delle doglianze dell’appellante, è riferito alla CTR, la fondatezza dei rilievi mossi, appare riferita all’Ufficio,- ma, oltretutto, non risulta correttamente proposto, in quanto le doglianze risultano genericamente formulate, in violazione del quadro normativo di riferimento e di consolidati principi (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003). Infatti, il ricorrente deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 15672/05; 19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

Si rileva, altresì, con riferimento al secondo mezzo, che le censure risultano formulate contro l’avviso di accertamento e non anche avverso la decisione di appello, che è l’atto impugnato nel giudizio di secondo grado.

Le stesse, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede, stante che, con il ricorso di legittimità, si impugna la decisione di appello e non già quella di primo grado – salvo casi eccettuati Cass. n. 6886/1982 – e, tanto meno, l’atto amministrativo, oggetto dell’originario ricorso (Cass. n. 5714/1996, n. 7851/1997, n. 3986/1999).

Le doglianze prospettate dalla ricorrente con il terzo motivo, sembrano, invece manifestamente fondate, giacchè non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate risultano assolutamente generiche, d’altronde, non vengono indicati i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale e, peraltro, il richiamo alla decisione di primo grado è operato in modo acritico.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio e, previa declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto soggetto carente di legittimazione passiva, di rigettare, per manifesta infondatezza i primi due motivi, accogliendo il terzo per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che, in via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Ritenuto che l’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio e chiamato in causa con il ricorso in esame;

Considerato, in vero, che la sentenza di appello, risulta emessa nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, che il ricorso è stato notificato il 06.06.2008, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Considerato, quindi, che il ricorso per Cassazione di che trattasi deve pertanto, ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di appello (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001);

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ritiene di dover rigettare in toto il ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate, per manifesta infondatezza, alla stregua sia dell’orientamento giurisprudenziale richiamato in sede di esame del primo mezzo, sia pure del principio secondo cui per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004);

Considerato che, nel caso, le doglianze non risultano formulate in modo tale da giustificare il giudizio prognostico, postulato dal principio;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, per insussistenza dei relativi presupposti, mentre vanno compensate nei confronti dell’Agenzia Entrate, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese nel confronti dell’Agenzia Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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