Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26938 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 05/10/2021), n.26938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7451-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4686/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.L. quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all’amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell’importo di Euro 12621,00, oltre interessi come per legge.

La CTR della Sicilia con sentenza n. 3615/2017 respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, che condannava anche al pagamento delle spese processuali. In mancanza di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria la contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all’Agenzia delle entrate.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate precisando di aver provveduto al pagamento dell’importo di nei limiti di spesa previste dalla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, comma 1.

Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l’Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e pagato alla contribuente soltanto il 50 per cento della somma spettantele.

Affermava che la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso.

Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l’intimato.

La difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 nonché la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 bis e art. 70, comma 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

Il Collegio rileva l’opportunità di rimettere alla sezione V la questione introdotta con il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla V sezione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA