Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26937 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17635-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI COGNE

22, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA RUZZA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MASSIMO SPINOZZI;

– ricorrente –

contro

CISL USR MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 405 pubblicata il 28.11.2018, ha respinto l’appello principale di P.M. e, accogliendo l’appello incidentale di Cisl Usr Marche, ha rigettato la domanda proposta dalla P. volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall’1.10.2008 e alla condanna di parte datoriale al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha dato atto che la P. aveva instaurato un separato procedimento dinanzi al tribunale di Ancona, rubricato al n. 447/2012, nei confronti della Marctour srl, in cui aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 17.10.2007, sul presupposto dell’illegittimità del contratto a progetto stipulato in detta data; oppure con decorrenza diversa in ragione della illegittimità dei successivi contratti conclusi tra le parti, di collaborazione a progetto dal 29.10.2008, di lavoro stagionale dall’1.10.2009, di contratti a termine rispettivamente dal 7.1.2010 e dal 6.12.2010;

3. che nel suddetto procedimento la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 204/2015, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla P., aveva accertato che il rapporto di collaborazione a progetto svolto dal 17.10.2007 al 30.9.2008 si era di fatto realizzato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime part time di 18 ore settimanali e inquadramento nel terzo livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

4. che avverso la pronuncia d’appello la società Labor Service srl, subentrata alla Marctour srl, aveva proposto ricorso per cassazione unicamente sulle conseguenze patrimoniali dell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, con formazione del giudicato sulla qualificazione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato part time (il ricorso per cassazione è stato definito con sentenza n. 28509 del 2019 che ha cassato la decisione d’appello unicamente affermando l’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32);

5. la Corte territoriale ha spiegato che nel ricorso introduttivo di primo grado nel presente procedimento la P. aveva allegato di avere “nell’anno 2007…iniziato un rapporto lavorativo continuativo in alternanza tra la società Marctour srl (una società di servizi di emanazione sindacale CISL) e la UST CISL;…di (avere) operato per entrambe come consulente di artigiani e commercianti…; che la prestazione lavorativa…è stata formalizzata con l’alternarsi sia di diverse tipologie contrattuali che di committenti pur essendo sempre uguale l’attività svolta”; la predetta aveva chiesto di accertare lo svolgimento alle dipendenze della UST CISL di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato…a far data dall’1.10.2008, con condanna di parte datoriale alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni;

6. la Corte di merito ha rilevato che nei ricorsi introduttivi dei due separati procedimenti era dedotta la identica vicenda contrattuale, sia quanto al tipo di attività svolta, sia quanto all’orario settimanale osservato e alle modalità di tempo e luogo di esecuzione; che la P. non aveva descritto la prestazione lavorativa alle dipendenze della UST CISL come legata ad un orario diverso rispetto all’attività eseguita per conto della Marctour srl ma, al contrario, aveva sottolineato il carattere solo formale “dell’alternarsi sia delle diverse tipologie contrattuali che di committenti”;

7. ha ritenuto che l’accertamento, con efficacia di giudicato (sia pure riflessa in ragione della diversità dei soggetti), della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la P. e la Labor Service srl a partire dal 17.10.2007 e tuttora in essere, avente ad oggetto la stessa attività lavorativa dedotta nel presente procedimento quanto a modalità, orari e luoghi, costituisse ostacolo all’accoglimento della domanda qui proposta, non potendosi riconoscere in favore della predetta una duplice posizione lavorativa e previdenziale a fronte di un’unica prestazione effettivamente resa;

8. avverso tale sentenza P.M. (ammessa al patrocinio a spese delle Stato) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, la CISL USR Marche, quale incorporante della UST CISL;

9. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

10. con l’unico motivo di ricorso P.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto decisivo relativo all’espletamento di mansioni e prestazione lavorativa in favore di Cisl USR Marche; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alle prove testimoniali acquisite in primo grado e non censurate in appello;

11. ha denunciato l’errata valutazione delle prove testimoniali, idonee invece a dimostrare l’esecuzione di due distinte prestazioni lavorative part time in favore di due distinti datori di lavoro ed in tal senso interpretate dal giudice di primo grado;

12. ha affermato di avere, sia nel ricorso introduttivo di primo grado e sia nel ricorso in appello, allegato di aver svolto la prestazione lavorativa alle dipendenze di due diversi soggetti, in regime part time con ciascuno, e che ciò fosse compatibile come ritenuto dal Tribunale;

13. il ricorso non può trovare accoglimento;

14. la sentenza impugnata ha rilevato che le allegazioni della lavoratrice nei due ricorsi giudiziali, l’uno verso la Marctour srl e l’altro verso la UST CISL, descrivessero non lo svolgimento di due distinte e parallele attività lavorative in regime part time, ciascuna alle dipendenze di un distinto datore di lavoro, bensì la medesima prestazione di lavoro, quanto a contenuto, orari e luogo di svolgimento, resa in modo indifferenziato a favore sia della Marctour srl e sia della UST CISL;

15. su tali premesse, la Corte d’appello ha respinto la domanda della P. in ragione dell’accertamento, contenuto nella sentenza emessa nel separato procedimento, di svolgimento nel medesimo periodo di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Marctour srl; accertamento che, se pure privo dell’efficacia riflessa del giudicato, è stato valutato quale prova documentale atipica, atta a dimostrare circostanze ritenute logicamente incompatibili con la domanda proposta nel presente procedimento;

16. al fine di contrastare la statuizione contenuta nella sentenza impugnata sulla unicità della vicenda contrattuale dedotta nei due ricorsi, la lavoratrice avrebbe dovuto anzitutto trascrivere gli atti introduttivi dei due separati procedimenti, cosa che non ha fatto, avendo riportato solo alcuni brani;

17. peraltro, le allegazioni della lavoratrice in primo grado e in appello, trascritte per estratto nel ricorso in cassazione (pag. 6), non smentiscono la tesi accolta dalla Corte d’appello, facendosi riferimento nel ricorso di primo grado ad un “alternarsi sia di diverse tipologie contrattuali che di committenti, pur essendo sempre eguale l’attività svolta”; e nel ricorso in appello al fatto che “la sig.ra P. ha operato per entrambe…svolgendo la propria attività in modo continuativo e a tempo pieno…con l’alternarsi sia di diverse tipologie contrattuali che di committenti”; la sentenza impugnata, proprio dall’allegazione del carattere meramente formale dell’alternarsi di tipologie contrattuali e di committenti, ha tratto la conseguenza logica della unitarietà della vicenda contrattuale, rilevando come la lavoratrice avesse scelto non di convenire in giudizio entrambi i datori di lavoro invocando un unico centro di imputazione del rapporto, bensì di agire con separati ricorsi nei confronti di ciascuno;

18. in definitiva, le censure mosse dalla attuale ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, è vero, non ha esaminato le prove testimoniali raccolte in primo grado ma perchè si è fermata a monte, in quanto ha rilevato che le allegazioni della lavoratrice nei due ricorsi giudiziali, l’uno verso la Marctour srl e l’altro verso la UST CISL, descrivessero non lo svolgimento di due distinte e parallele attività lavorative in regime part time, ciascuna alle dipendenze di un distinto datore di lavoro, bensì la medesima prestazione di lavoro, quanto a contenuto, orari e luogo di svolgimento, resa in modo indifferenziato a favore sia della Marctour srl e sia della UST CISL;

19. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;

20. la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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