Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26937 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14594-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA CERVIA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.G., D.B.V., BA.PA.,

S.M. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MONICA CALO’ giusta

procura speciale in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 1826/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di B.R. sul duplice rilievo che copia fotostatica della dichiarazione di riconoscimento di debito prodotta in sede monitoria non era utilizzabile ai fini della prova (in quanto ne era stata disconosciuta la conformità all’originale) e – per altro verso- che non poteva ritenersi integrata una non contestazione del credito (ex art. 115 c.p.c.) per il fatto che gli ingiunti avevano recisamente negato la concessione del prestito da parte del B., definendola una “falsa affermazione”.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito gli intimati.

Il ricorso (che prospetta la violazione degli artt. 1988, 2697, 2719 e 2732 c.c. e degli artt. 633 e ss. c.p.c.) è incentrato sulla deduzione che la Corte ha erroneamente escluso l’operatività del principio di non contestazione: il B. ha evidenziato che, nella scrittura prodotta, gli ingiunti avevano espressamente riconosciuto il versamento della somma e che – in sede di opposizione- si erano limitati a contestare la conformità della scrittura all’originale e a sostenere che la scrittura era una “falsa affermazione”, senza però mai contestare il contenuto della “dichiarazione”.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, il B. non soddisfa il requisito dell’autosufficienza del ricorso giacchè non trascrive le difese svolte dagli opponenti nella misura necessaria a consentire a questa Corte di apprezzare l’asserita non contestazione della pretesa (al contrario, riporta proprio l’affermazione circa il fatto che il documento contenesse una “falsa affermazione”, che corrobora la conclusione della Corte di Appello).

Egualmente inammissibili sono gli altri profili, in quanto propongono censure generiche, non specificamente correlate alle ragioni della decisione (cfr. Cass. n. 20652/2009).

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del B. alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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