Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26937 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.B. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. DI GIORGIO Francesco,

elettivamente domiciliato nel relativo studio (Studio Tubiello), in

Roma, Via di Tor Fiorenza, 56;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/17/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 17, in data 26/01/2007, depositata

il 09.02.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Francesco Di Giorgio, per il ricorrente;

Sentito il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso

osservazioni alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 9146/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 14/17/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 17, il 26.01.2007 e DEPOSITATA il 09 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente, per mancanza di specificità dei relativi motivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IVA dell’anno 1991, censura l’impugnata decisione, sotto un duplice profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè per carenza di motivazione e di istruttoria, ed altresì, per violazione a falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di motivi di appello.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I quesiti, nel caso, non risultano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che, non solo ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede, ma pure che non può risolversi, come nel caso, in un generico interpello della Corte sull’esistenza del vizio di violazione di legge e sulla contrarietà della decisione a norme e principi.

D’altronde, neppure i profili di censura di cui al citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sembrano formulati in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, pure, affermato che la censura per vizio della motivazione deve contenere una indicazione riassuntiva e sintetica che consenta una valutazione immediata dell’ammissibilità del ricorso.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con il rigetto, per inammissibilità dei motivi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, la memoria 06.10.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;

Considerato, peraltro, che a diverso opinamento non inducono le argomentazioni svolte dal ricorrente con la citata memoria, risultando inidonee a superare le rilevate carenze;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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