Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26937 del 02/12/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26937 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA

sul ricorso 23061-2012 proposto da:
ZAULI CARLO, rappresentato e difeso da sè medesimo
unitamente agli avvocati ZAULI MENOTTO e SEMINAROTI
ALDO, presso il quale è elettivamente domiciliato in
2013

ROMA, VIALE PARIOLI 87, per delega a margine del

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ricorso;
– ricorrente contro

LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, in persona dei legali

Data pubblicazione: 02/12/2013

rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio
dell’avvocato PUNZI CARMINE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALBERTI BRUNO,
MASSIMILIANO PICARDI, BUCOLO ALBERTO, per procura
speciale del 14/11/2012, in atti;

nonchè contro

stRAiàA niuhkain

proprio e quale legale rappresentante

della S.A. WTL DI SAN MARINO, LU G-f-i/

VG-6

FUNZIONARIO PRO-TEMPORE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
DI FORLI’;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 3092/2008 del TRIBUNALE di FORLI’;
uditi gli avvocati Menotto ZAULI, Antonio D’ALESSIO per
delega dell’avvocato Carmine Punzi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare il ricorso infondato, rigettandolo
e dichiarando il difetto di giurisdizione della AG
italiana.

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. Carlo Zauli convenne, davanti al tribunale di Forlì, la LGT Bank in
Liechtenstein A.G., Andrea Strada, Angelo Lughi, la ATC società fiduciaria,
Joseph Clement Chappex, la VP Bank Verwaltungs und Privat
Aktiengellshaft F.L., Walter David Beck, Guy Schwab e Dominique Legros
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di cui lamentò essere

confronti.
A tal fine, espose che nel 1998 Angelo Lughi ed Andrea Strada gli
proposero un’operazione finanziaria detta “blocco fondi” che “prevedeva la
totale securizzazione del capitale ed una serie di possibilità di ottenere
interessi di rilievo attraverso un conto vincolato e con operazioni da
compiersi sotto l’egida della banca” (così nell’atto di citazione).
Il capitale investito ammontava alla somma di 2.000.000 USD,
inizialmente trasferita, con bonifico del 26.3.1998, da un conto aperto
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ad un conto in essere
presso la Barclays Bank Plc di Londra.
Quindi, il Lughi e lo Strada comunicarono allo Zauli che l’operazione si
sarebbe perfezionata a Vaduz.
“Il ricorrente domandò l’intervento di un trust con sede principale in altro
paese perché si provocasse l’effetto della segregazione della somma”.
Fu, quindi, fissato un appuntamento a Ginevra il 3.6.1998 presso la studio
di tal Joseph Clement Chappex – operante quale titolare di un trust, sia in
Svizzera, sia nel Liechtenstein – denominato ATC.
Il contratto fu concluso tra due mandatari dello Zauli, Jean Paul Vigiè ed
Angelo Lughi, ed il trust ATC.
La somma di due milioni di dollari fu, quindi, trasferita il 4.6.1998 dal
conto di Londra ad un conto intestato fiduciariamente alla stessa ATC
presso la LGT Bank di Vaduz, società del Principato del Liechtenstein.
In data 6.6.1998, fu stipulata tra l’ATC (trust del ricorrente) e la GLSD di
Schaan (operatore finanziario e società sempre del Liechtenstein) una
convenzione per l’investimento del capitale, contratto anch’esso da
inquadrare – secondo la tesi del ricorrente – in un nuovo negozio fiduciario

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stata vittima a seguito di una truffa internazionale perpetrata nei suoi

nel quale la GLSD ed i suoi soci erano trustees e la LGT resulting trust e
co-trustee.
Il ricorrente afferma che ” la LGT Bank, destinataria della somma tramite
swift nominativo, in ogni caso era soggettivamente edotta oltre ogni
ragionevole dubbio che il denaro non solo non apparteneva alla fiduciaria
ATC di J.C. Chappex bensì esclusivamente al fiduciante avv. Carlo Zauli “.
“L’avv. Zauli”, infatti, “era noto perché

mittentelexpediteur del denaro

reggente il contratto con il trust, che è poi l’accordo del 3/6/1998”.
La Banca, quindi, era responsabile della distrazione dei fondi verso altre
forme di investimento non concordate.
“La violazione dell’obbligo di informazione (prima di agire in dissonanza
rispetto ai contratti) peraltro era imputabile ed è imputata” quindi “ai
convenuti ed alla LGT che sapeva chi fosse il proprietario e doveva
informarlo anziché agevolare il gruppo dei convenuti complici nelle
distrazioni” (pag. 13 del ricorso).
Infatti, i fondi del ricorrente – sempre secondo la tesi difensiva – erano
stati distratti su ordine del Chappex verso un altro conto aperto a suo
nome presso diversa banca del Principato, la VPB Bank, così
spossessandone il vero titolare; e ciò avrebbe visto la fattiva
collaborazione di altri soggetti.
In particolare lo Strada, agendo in proprio e quale legale rappresentante
della WTL SA società con sede nella Repubblica di San Marino, della quale
era socio il Lughi, – sempre seguendo la tesi del ricorrente -, con la
scrittura privata del 9.7.1999, s’impegnava a ristorare l’attuale ricorrente
per la perdita subita mediante pagamenti rateali concordati; e ciò a titolo
di “responsabilità morale”, ma nessun pagamento era intervenuto.
Di tali danni – che configuravano illeciti civili oltre che reati – lo Zauli
chiedeva il risarcimento.
Il giudizio civile era interrotto e riassunto ai sensi dell’art. 54, comma 4,
c.p.c. nei soli confronti di Angelo Lughi, Andrea Strada, WTL SA ed LGT
Bank.
Quindi, nelle more del giudizio, nell’ambito del quale era stato eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice italiano, Carlo Zauli ha presentato
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
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proveniente da un conto nominativo sia per quanto scritto nel contratto

Resiste con controricorso LGT Bank in Liechtenstein in AG.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura allegata,

cassazione.
È, infatti, valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da
notaio in un paese aderente alla convenzione dell’Ala 5 ottobre 1961,
corredato dalla cd. apostille, contestualmente autenticata, anche se non in
lingua italiana.
Ciò perchè l’art.122, primo comma, c.p.c. prescrivendone l’uso, si riferisce
agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il
principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto
(Cass. 29.12.2011. n. 30035; v. anche Cass. 14.11.2008 n. 27282 in
relazione all’apostilla redatta su folio di allungamento).
Va, poi, disattesa l’eccezione sollevata dalla Banca resistente sulla
preclusione alla proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione,
per avere il tribunale già emesso ordinanza negativa ai sensi dell’art. 186
ter c.p.c..

L’ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., infatti,
anche qualora contenga una pronuncia sulla giurisdizione, non può
considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. (v. anche S.U.
ord. 17.10.2006 n. 22245).
Non preclude, pertanto, la proponibilità del regolamento di giurisdizione
che può essere esperito, ai sensi dell’art. 41, c.p.c., finchè la causa non sia
decisa nel merito in primo grado.

Nel merito
In primo luogo, va ribadito che la giurisdizione nei confronti dello straniero
deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda,
indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito,
non operando tale principio soltanto nel caso in cui la prospettazione della
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dalla resistente LGT Bank in Liechtenstein A.G., al controricorso per

domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al
giudice precostituito per legge (S.U. ord. 12.4.2012 n. 5765; S.U. ord.
2.4.2009 n. 7991; S.U. ord. 12.3.2009 n. 5965; S.U. ord. 27.2.2008 n.
5090; S.U. 21.3.2006 n, 6217; S.U. 3.4.2000 n. 86).
Carlo Zauli ha chiesto che, accertata la responsabilità dei convenuti Angelo
Lughi, Andrea Strada, WTL SA ed LGT Bank per i fatti di cui si è dato conto
nella parte espositiva della sentenza, questi fossero condannati in solido al

Inoltre, ha chiesto, in subordine, anche la condanna di ciascuno per i
rispettivi ed autonomi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni, sia
a titolo di responsabilità contrattuale, sia a titolo di responsabilità
extracontrattuale e così pure” per responsabilità ex lege e per violazione
di diritti assoluti e costituzionali e fondamentali”.
I soggetti in questioni sono stati evocati in giudizio per l’attività illecita
dagli stessi posta in essere ai suoi danni.
Il ricorrente afferma la ” sussistenza di un’associazione di malfattori che
coinvolse non solo il Lughi e Strada ma anche i funzionari della LGT Bank ”
(pag. 44 della memoria), “con base primaria in Italia volta a distrarre le
somme di pertinenza dell’Avv. Carlo Zauli con gli opportuni agganci presso
alcuni funzionari dell’istituto di credito” (pagg. 44-45 della memoria).
Ora, la legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31
maggio 1995, n. 218, art. 3, dopo aver enunciato, al comma 1, il criterio
di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto,
detta, al comma 2, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme
regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in
materie comprese od escluse dal campo di applicazione della Convenzione
di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971,
n. 804).
Per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale
della Convenzione, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente (art. 3, comma 2 I. n. 218 del 1995).

Per le seconde, la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di
competenza per territorio dettate dal codice di procedura civile italiano agli
artt. da 18 a 27.

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risarcimento dei danni subìti, patrimoniali e non.

Quindi, qualora non si tratti di alcuna delle materie (stato e capacità delle
persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;
fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato)
escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di
determinare l’ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non
domiciliato, nè residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle
sezioni 2^, 3^ e 4^ del titolo 2 della Convenzione, anche quando il

Convenzione; e ciò perché il rinvio ai criteri indicati è destinato ad operare
oltre la sfera dell’efficacia personale della Convenzione ( S.U. ord.
12.4.2012 n. 5765; S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008
n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060).
L’art. 6 della Convenzione di Bruxelles prefigura criteri di competenza
speciale, di cui l’attore ha facoltà di avvalersi in deroga alla disposizione di
cui all’art. 2, i quali consentono di citare il convenuto, domiciliato in uno
Stato, davanti al Giudice di un altro Stato.
Il criterio di cui all’art. 6, n. 1 prevede che, nell’ipotesi di pluralità di
convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente
può essere citato dinnanzi al Giudice nella cui circoscrizione è situato il
domicilio di uno di essi.
La disposizione si riferisce all’ipotesi del cumulo soggettivo, per il quale
l’art. 33 c.p.c. consente la proposizione di domande contro più persone,
che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c., dovrebbero essere proposte davanti
a Giudici diversi, davanti al Giudice del luogo di residenza o di domicilio di
una di esse, se si tratta di domande connesse per l’oggetto o per il titolo,
per essere decise nello stesso processo (sul punto S.U. ord. 28.10.2005 n.
20998; S.U. ord. 24.7.2003 n. 11526; v. anche S.U. ord. 12.4.2012 n.
5765; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. 21.6.2006 n. 14287).
Né alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la domanda,
come proposta, postuli la cognizione di ulteriori causae petendi, rispetto
alle quali non ricorra analoga connessione, o non siano ravvisabili altri
momenti di collegamento dotati di analoga idoneità, quando l’articolazione
della stessa comporti la preliminare cognizione in ordine alla causa petendi
che, determinando la connessione, impone l’ unitaria trattazione di tutte le

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convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della

cause (S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. 21.6.2006 n. 14287; S.U.
6.8.1990 n. 7935).
Una tale soluzione trova la sua giustificazione nell’impedire possibili
soluzioni fra loro incompatibili (così la Corte di Giustizia CE nella
pronuncia 27 settembre 1988, C – 189/87).
Ora, nel caso in esame, è stata prospettata la responsabilità contrattuale,
ma anche quella extracontrattuale dei convenuti, unitamente al loro

criminose.
Inoltre, è stata dedotta la responsabilità del Lughi, oltre che per tali fatti
illeciti commessi in concorso con gli altri soggetti evocati in giudizio, anche
in relazione all’attività di mandatario conferitagli in Italia e che lo aveva
visto inadempiente.
Ed è stata anche postulata la responsabilità di Andrea Strada in proprio e
quale legale rappresentante della società anonima WTL.
Lo Strada risulta, inoltre, essersi anche costituito in giudizio al fine di
contestare gli addebiti a lui mossi riversando, invece, la relativa
responsabilità sull’Istituto di credito estero convenuto in giudizio.
Lo Strada è pacificamente residente in Italia, mentre il Lughi, nei confronti
del quale è stata adottata la procedura degli irreperibili ai fini della sua
evocazione in giudizio, pur risultando cancellato dall’anagrafe della
popolazione residente nella provincia di Forlì-Cesena, non risulta residente
all’estero.
Nel caso in esame, quindi, la connessione sussiste, non solo tra le
domande proposte dall’attore nei confronti di tutti e tre i convenuti, poiché
esse mirano all’accertamento della responsabilità di tutti i partecipanti
all’attività illecita – con condotte fra loro connesse – che hanno provocato
al ricorrente i danni dei quali richiede il risarcimento, ma anche con
riferimento alle condotte relative ad ipotesi di responsabilità contrattuale
ipotizzate dall’attuale ricorrente.
In ogni caso, ai fini della giurisdizione, quel che qui interessa è che non
può parlarsi di pretestuosità del cumulo soggettivo, realizzato al solo fine
di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni
di connessione, perchè dalla prospettazione della domanda – la cui
fondatezza costituisce questione di merito – risulta che ciascun convenuto
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coinvolgimento per il concorso in condotte costituenti fattispecie

non è estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio (S.U. ord. 12.4.2012 n.
5765; S.U. 25.5.2001 n. 219; S.U. 3.4.2000 n. 86; v. anche S.U. ord.
18.12.2009 n. 26643).
Oltretutto, il fatto illecito prospettato ha preso le mosse proprio dal
territorio italiano in cui il Lughi e lo Strada avevano prospettato all’odierno
ricorrente l’investimento risultato, poi, dannoso per lo stesso.
E, sotto questo profilo, può riconoscersi la giurisdizione italiana, anche ai

2000.
Le condotte che l’odierno ricorrente, infatti, accomuna prendono le mosse
dal territorio italiano nel quale lo Strada ed il Lughi proposero
l’investimento allo Zauli.
Ed è su tale base che ha preso l’avvio la vicenda della quale si contesta
l’illiceità ed il conseguente danno subìto.
Ed allora, può dirsi che si tratti di condotte prospettate come
diacronicamente preparatorie rispetto all’evento di danno, dall’attore
individuato, sul piano della causalità materiale, con riguardo
all’investimento compiuto ab origine” ed “ab origine” vulnerato dall’attività
illecita dei convenuti, che si è risolta nell’induzione ad un investimento,
privato di ogni prospettiva di rendimento (v. anche S.U. ord. 8.4.2011 n.
8034).
Le ulteriori censure proposte dall’attuale ricorrente restano in questa sede
assorbite perché attengono a questioni che spetta al giudice del merito
esaminare (procura ecc.).
Conclusivamente, è dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano.
Le spese sono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del
giudice italiano. Spese rimesse.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2013 nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione.

sensi dell’art. 5, par. 3, del regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre

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