Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26936 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16504-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI CLEMENTE;

– ricorrente –

contro

D.C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 618/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 618 pubblicata il 13.11.18 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello di M.M. avverso la decisione di primo grado, di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti di C.F. e D.C.L. per il risarcimento dei danni derivati dalla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli che si assume da questi ultimi provocata mediante false denunce penali;

2. la Corte territoriale ha accertato che i titolari dell’azienda avevano delegato al fattore, Mi.Fr., tutta l’attività di gestione del personale, sia l’assunzione del medesimo e sia l’annotazione delle giornate lavorate; che i titolari, verificato l’ammontare eccessivo delle spese per la manodopera, avevano effettuato una segnalazione all’Inps; l’Istituto aveva svolto propri accertamenti e disposto la cancellazione di alcuni braccianti, tra cui M.M. dagli elenchi citati;

3. avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; D.C.L., citato in proprio e quale erede universale di C.F., è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; omessa pronuncia sui fatti costitutivi dei motivi di appello e mancato esame dei documenti;

6. si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle richieste svolte nel ricorso in appello ed incentrate sull’esame dei documenti prodotti in primo grado e relativi: (doc. 9) al rigetto della opposizione proposta al disconoscimento da parte dell’Inps in data 29.6.2005 delle prestazioni di lavoro effettuate dalla M. in ragione della denuncia per false dichiarazioni presentata dal D.C. in nome e per conto della madre C.F.; (doc. 12) alla denuncia integrativa presentata dal D.C. alla Procura della Repubblica di (OMISSIS); ha dedotto la omessa pronuncia sul rilievo effettuato a pag. 9 del ricorso in appello concernente il mancato disconoscimento della firma apposta dalla C. sul modello Inps (prodotto come doc. 7) recante gli estremi del lavoratore assunto, della data di assunzione e di licenziamento, nonchè l’omessa pronuncia sulla responsabilità dei titolari dell’azienda per avere, attraverso le false denunce, provocato la cancellazione dell’attuale ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli;

7. la violazione dell’art. 115 c.p.c., è argomentata sul rilievo dell’utilizzo come prove legali delle denunce penali e degli atti firmati da C. e inviati all’INPS, ignorando le prove legali costituite da documenti firmati dalla parte avversa;

8. la violazione dell’art. 116 c.p.c., è affermata per avere la Corte di merito attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni rese dal D.C. nel corso dell’interrogatorio libero;

9. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., per avere la Corte d’appello escluso la responsabilità dei titolari dell’azienda per gli atti illegittimi posti in essere dal Mi.;

10. si denuncia anche l’erronea valutazione dei documenti allegati ai fascicoli delle parti in causa e idonei a rivelare come la cancellazione dagli elenchi bracciantili fosse diretta conseguenza delle denunce penali e non frutto di una iniziativa dell’INPS;

11. i motivi di ricorso risultano inammissibili per più profili;

12. come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del 2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del 2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004); non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., ove si assuma che il giudice di merito non abbia considerato alcuni documenti oppure fatti secondari dedotti dalla parte, potendosi in tal caso ritenere integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ne ricorrano i presupposti;

13. nel caso in esame la censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile perchè dedotta in riferimento a documenti o fatti secondari; nè vi è spazio per riqualificare la stessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che non vi è cenno all’omesso esame di specifici fatti storici; i documenti che si assume non esaminati, non solo non risultano trascritti nè allegati, ma non è allegato nè desumibile che gli stessi avrebbero consentito la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito e quindi dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016);

14. la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile per la mancata individuazione e trascrizione dei documenti e atti su cui la stessa si basa; inoltre perchè si fonda su un presupposto, che la sentenza impugnata abbia attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni rese dal D.C. in sede di libero interrogatorio, che non trova riscontro nella pronuncia d’appello;

15. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto nella sostanza a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014);

16. per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

17. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite atteso che la controparte non ha svolto difese;

18. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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