Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26936 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEIZONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2761/2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO

LUISO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PISA, in persona del rappresentante pro tempore, Dirigente

della Direzione Urbanistica, Mobilità e Programmazione OO.PP.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentato

dall’avvocato ANTONIO VASCO CARIELLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 513/2013 del TRIBUNALE di PISA, del 2/05/2013

depositata in data 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Antonio Vasco Carriello, difensore del

controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’, stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., datata 22.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Pisa n. 513 del giorno 8.3.15, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa dalla corte di appello di Firenze il 18.11.15, del seguente letterale tenore:

“p.1. – L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana ricorre affidandosi a due motivi – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di Pisa indicata in epigrafe, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della corte di appello di Firenze ex art. 348 bis c.p.c.. In particolare, l’odierna ricorrente aveva visto rigettata la sua domanda, dispiegata in via di intervento nella causa di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., dispiegata da B.F. nei confronti del Comune di Pisa per il sinistro cagionato dall’anomalia di un cordolo sulla strada comunale, tesa a conseguire la condanna del medesimo Comune a tenerla indenne della differenza tra le retribuzioni che essa aveva dovuto erogare al dipendente B. e quanto rimborsato dall’INAIL.

Notificato il ricorso al solo Comune, questi si difende con controricorso.

p. 2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c. – per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile, riservata al Collegio la valutazione sulla necessità o meno di integrare preliminarmente il contraddittorio nei confronti del B..

p. 3. – La ricorrente – che conclude il ricorso precisando di averlo redatto “in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense” – si duole: a) di “violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il tribunale dichiarato decaduta l’Azienda dall’attività assertiva e probatoria, in ragione del fatto che l’atto di intervento era stato depositato allorchè le parti originarie erano decadute dal potere di allegazione e di prova”: argomentando per la legittimità del dispiegamento di attività assertiva e probatoria, da parte del terzo interveniente, anche in tempo successivo alla maturazione delle preclusioni per le altre parti (e sul punto richiamando anche Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238); b) di “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il tribunale affermato che la mancata contestazione da parte del Comune di Pisa non era idonea a ritenere provati i fatti su cui si fonda l’atto di intervento dell’Azienda”: sostenendo il carattere generico delle contestazioni del Comune alle asserzioni ed ai documenti a comprova della pretesa risarcitoria di essa Azienda interventrice.

p. 4. – Può tralasciarsi la disamina approfondita di tali motivi e delle repliche ad esso mosse dal controricorrente (che li contesta analiticamente nel merito), per la preliminare necessità di applicare anche al presente ricorso i principi giurisprudenziali in punto di sua ammissibilità, in relazione all’oggetto dell’impugnazione: infatti (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800). In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

p. 5. – Invece, il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello: e di esso, per parità di trattamento con tutti i casi analoghi e precedenti, va quindi proposta al Collegio la declaratoria di inammissibilità, peraltro a quello rimessa la questione dell’impatto su tali aspetti del Protocollo invocato quale presupposto redazionale dalla ricorrente”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente ha depositato memoria ed il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3.- Va dato preliminarmente atto – in emenda di quanto in contrario risultante dalla relazione – della rituale notifica del ricorso, per via telematica, pure al difensore del B. in data 18.1.16, avv. Giuseppe Dell’Omodarme, come da ricevuta prodotta in copia in uno allo stesso ricorso e ritualmente certificata conforme al suo originale.

4.- seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

5.- Le finalità della riproduzione dei motivi di appello nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., sono appunto quelle indicate nella giurisprudenza, pure a sezioni unite, richiamata dalla su trascritta relazione, di escludere la formazione di un qualsiasi giudicato interno sulle questioni proposte a questa corte di legittimità.

6.- L’esigenza di una tale riproduzione non è poi un inutile formalismo, tale da inficiare il diritto di difesa delle parti, o quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).

7.- Al riguardo, l’elaborazione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, unica interprete della Convenzione e vincolante per il giudice nazionale ogni qual volta non sussistano norme nazionali di tenore espressamente contrario (nel solo quale caso è inevitabile la rimessione degli atti alla Corte costituzionale: da ultimo, v. Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49), può fungere da fondamento per escludere la lesione anche dei parametri costituzionali domestici.

8.- In convinta conferma di consolidati orientamenti, la Corte Europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (peraltro, non ancora definitiva) su ricorso n. 32610/07 ed alle cui ampie argomentazioni basti qui un sommario richiamo, ha riaffermato – perfino riconoscendo l’astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. “filtro a quesiti” per l’accesso in Cassazione -il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso in Cassazione e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benchè non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; e, solo, dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati.

9.- Beninteso, condizione necessaria per la legittimità di ogni requisito formale di limitazione dell’accesso al giudice e soprattutto a quello di impugnazione di legittimità è che l’interpretazione che se ne faccia in concreto non leda la sostanza stessa del diritto del ricorrente ad accedere alla Corte e che non sia viziata da un formalismo eccessivo, i quali comunque devono risultare già preventivamente imposti e conoscibili e chiari, ma non possono comportare uno sforzo ulteriore rispetto alla chiarezza del testo legislativo od alla particolare competenza richiesta al difensore del ricorrente.

10.- Può quindi dirsi che la giurisprudenza della Corte Europea autorizza il formalismo nel giudizio di legittimità in generale e nella sua fase introduttiva in particolare, purchè sia superato il consueto vaglio di proporzionalità nel bilanciamento tra esigenza di certezza del diritto (e buona amministrazione della giustizia) e diritto del singolo al giusto processo; ciò che si verifica quando il singolo requisito formale: a) è funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione; b) non è interpretato in senso eccessivamente formalistico; c) è imposto in modo chiaro e prevedibile; d) non impone un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso, tenuto conto della particolare professionalità attesa dal difensore abilitato alla difesa della parte in Cassazione.

11.- A tali parametri direttamente desumibili dalla richiamata sentenza Trevisanato può poi aggiungersi, quale ulteriore parametro per il vaglio di proporzionalità sempre richiesto nella valutazione anche concreta del rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea, l’esigenza di tutelare anche il diritto della controparte – anch’esso riconducibile all’art. 6 della Convenzione, in evidente contrapposizione dialettica con quello del ricorrente – di attendersi che le regole, anche quelle formali, siano rispettate; mentre neppure vanno sottovalutati i correnti principi sulla possibilità, soprattutto per le Corti di ultima istanza, di adottare, purchè siano chiari o prefissati e prevedibili, criteri anche giurisprudenziali per regolamentare l’accesso o interpretare le norme di rango superiore che lo disciplinano.

12.- Nella specie, la necessità della trascrizione o riproduzione (in qualunque parte, peraltro, del ricorso e non necessariamente in modo pedissequo) dei motivi di appello, nel ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado quando l’appello avverso la medesima è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., pure quando la domanda è stata rigettata in primo grado per non essere stata ammessa alcuna attività istruttoria a suo sostegno (vedasi sentenza di primo grado, qui gravata, piè di pag. 10), rispetta tutti i presupposti perchè possa trattarsi di requisito formale conforme all’art. 6 della Convenzione Europea suddetta e, quindi, ai principi anche nazionali sul giusto processo e sulla tutela del diritto di difesa, riassunti sopra al p. 10.13.- Infatti, il requisito – nella specie manifestamente non rispettato – della necessità di tale trascrizione o riproduzione anche in questo caso: a) è funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione: perchè permane funzionale alla verifica che non si sia consolidato alcun giudicato interno, siccome solo con quella trascrizione può conseguirsi quella certezza; e l’esclusione del giudicato interno anche sulla base delle allegazioni della parte, senza preliminare necessità di controllo degli atti, può dirsi funzionale al lavoro di ogni Corte di legittimità, a maggior ragione nelle condizioni di quella italiana; b) non è interpretato in senso eccessivamente formalistico: visto che la formazione del giudicato interno bene può riscontrarsi sulla base delle sole argomentazioni sviluppate nell’atto di appello svolto dalla stessa parte oggi ricorrente in Cassazione e quindi consiste in un’attività semplice, mentre la prospettazione, operata dalla ricorrente in memoria, della sua fungibilità con attività argomentative o deduttive lede il diritto di difesa della controparte e comunque mina la funzionalità stessa del requisito, che deve potersi fondare sul carattere immediato della percebilità del dato formale dell’esistenza o meno della riproduzione dei motivi di appello; c) è imposto in modo chiaro e prevedibile: essendo elaborato oramai da una giurisprudenza della Corte di legittimità consolidata da tempo molto anteriore alla formazione del ricorso oggi esaminato, tenuto conto che anche le Sezioni Unite la hanno avallata nel maggio 2015 e che il ricorso è stato spedito per la notifica nel gennaio 2016;d) non impone un onere eccessivo per chi deve formare il ricorso: ben potendo esigersi la riproduzione di quei motivi di appello, quand’anche reputati superflui dal ricorrente, spettando la relativa valutazione, all’esito della non comprimibile possibilità di confronto sul punto con la controparte, alla Corte stessa.

14.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

15.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Pisa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.450,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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