Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26936 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 05/10/2021), n.26936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8254-2020 proposto da:

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO,

57 presso lo STUDIO ASSOCIATO BAKER&MCKENZIE, rappresentata e

difesa dagli avvocati SERENA FANTINELLI, ROBERTO CURSANO, NICOLA

MARIA BOELLA, ALBERTO SEMERIA;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3387/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR della Lombardia, con sentenza nr 3387/2019, rigettava l’appello principale proposto dalla società Italiana Assicurazioni s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di un credito Ireg riferibile all’anno di imposta 1993 e richiesto in sede di dichiarazione Modello Unico 1994 per Euro 939.292,56.

Il giudice di appello, per gli aspetti che qui interessano, rilevava che l’eccezione di prescrizione doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivamente sollevata dall’A.E.

Osservava che nel merito l’Ufficio aveva contestato la sussistenza del credito del quale era stato chiesto il rimborso e che al riguardo la contribuente non aveva fornito una prova adeguata producendo deleghe bancarie relative ai versamenti di imposta.

Sottolineava infatti che la circostanza che la parte avesse formalizzato l’istanza all’interno del Modello Unico 1994 e che fosse decorso il termine previsto per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Ufficio rimasto inerte non aveva determinato la definitiva cristalizzazione del credito di cui si pretende il rimborso.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo si censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, 40 e 43 applicabili ratione temporis del principio di certezza dei rapporti giuridici e della L. n. 212 del 2000, art. 10,artt. 97,23 e 53 Cost. nonché dell’art. 2934 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, 40 e 43 che disciplinano le forme autoritative e i termini decadenziali entro cui l’Amministrazione finanziaria può contestare le eventuali irregolarità dichiarative non operano alcuna distinzione tra le ipotesi in cui la dichiarazione del contribuente esponga un debito fiscale oppure un credito di imposta facendo unicamente riferimento alla dichiarazione “nella sua interezza.

Si afferma pertanto che, una volta presentata la dichiarazione, l’Ufficio ha, per definizione tutti gli elementi per poter esprimere tempestivamente eventuali riserve e fare i dovuti controlli sui dati dichiarati dal contribuente ma deve farlo nei moti e nei termini stabiliti dal legislatore altrimenti le pertinenti disposizioni sarebbero inutilmente poste.

Si ritiene che una tale interpretazione sarebbe rispettosa dei principi di certezza dei rapporti giuridici, prevedendo la fissazione di termini ragionevoli di decadenza, di efficienza dell’attività amministrativa nonché di collaborazione e buona fede nei rapporti fra Fisco e contribuente.

Si afferma che la pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con il principio della riserva di legge tutelato dall’art. 23 Cost. rilevando che una volta che la l’Amministrazione sia decaduta dal potere di accertare la dichiarazione regolarmente presentata il credito esposto in dichiarazione deve considerarsi consolidato sicché lo stesso non può essere contestato dall’Ufficio in sede processuale in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere una riapertura dei termini decadenziali di accertamento, ormai spirati.

Il Collegio rileva che sulla questione se la decorrenza del termine di decadenza comporta la cristallizzazione dei crediti dell’Amministrazione finanziaria e dei suoi debiti con conseguente riflessi sul diritto al rimborso del contribuente si è in attesa del pronunciamento delle S.U. cui la stessa è stata rimessa con ordinanze nr 2020 nr 20842 e nr 15525.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa fuori ruolo per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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