Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26935 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

ING. STAGNI e C. SAS Aceri Carlo e Gianluigi Del Bue, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 04/28/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 28, in data 12/01/2007, depositata

il 12.02.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8903/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 04/28/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 28, il 12.01.2007 e DEPOSITATA il 12 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, considerando documentati ed inerenti i costi esposti.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IVA ed IRAP dell’anno 1999, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 ed del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, per motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 53, nonchè art. 112 c.p.c., per omessa motivazione su fatto decisivo della controversia nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 ed D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, infine, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11ed insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – L’impugnata decisione ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, per un verso, ritenendo che la prova dei costi e dell’inerenza, l’Ufficio poteva ricavarla, attivandosi per il relativo reperimento dagli atti d’ufficio, e, quanto alle spese per viaggi, desumendola dalla acquisita documentazione.

4 bis – La Commissione Tributaria Regionale, così opinando e decidendo, si ritiene, anzitutto, che abbia fatto malgoverno del pacifico principio secondo cui” In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell’inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità” (Cass. n. 16198/2001, 12330/2001, n. 11514/2001) e, di poi, che non abbia adeguatamente motivato, per dare contezza del percorso seguito, sia per giungere ad affermare che il contratto di affitto e quello di collaborazione/consulenza, avevano avuto esecuzione nel periodo in considerazione, sia pure per affermare che i viaggi risultavano “documentati ed inerenti all’attività svolta”.

Ciò stante, le questioni poste dal ricorso in esame, sembrano definibili richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con l’accoglimento dei motivi del ricorso, con i quali si denunciano carenze di motivazione, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., assorbiti gli altri.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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