Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26934 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26934 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17773-2011 proposto da:
BAR HAB_ANA DI CENTRONE MARIANO & C. SAS
05692590721, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CENTRONE MARIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO DANTE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MARASCIULO
PIERFRANCESCO giusta procura in atti;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 78/02/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI dell’11/05/2010, depositata il
28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Il sig. Mariano Centrone, in proprio e quale legale rappresentante della società
BAR HABANA di Centrone Mariano & C. sas ha proposto ricorso contro
l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha giudicato legittimi gli
avvisi di accertamento emessi, a seguito della rettifica dei ricavi e dei redditi
della società, rispettivamente nei confronti della stessa società, per IVA e
IRAP, e nei confronti del socio Mariano Centrone, per IRPEF sui maggiori
redditi da partecipazione al medesimo imputati per trasparenza ex art. 5 TUIR.
Il ricorso si fonda su due motivi, riferiti, rispettivamente, al vizio di violazione
di legge (artt. 62 sexies d.l. 331/93 e 10 1. 146/98) e di omessa e insufficiente
motivazione.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Con istanza del 22.10.12

la difesa erariale ha depositato la nota 13.9.12

dell’Agenzia delle entrate di Bari attestante la regolare definizione della lite ex
art. 39, comma 12, di. 98/11 effettuata dalla società BAR HABANA di
Centrone Mariano & C. sas con riferimento al giudizio sull’impugnativa dell’
avviso di accertamento emesso nei confronti della società.
All’esito del deposito della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cpc
(contenetila proposta di declaratoria di estinzione per condono del giudizio
sull’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo alla società e di
declaratoria di nullità del giudizio sull’impugnativa dell’avviso di accertamento
relativo al socio, con rimessione di quest’ultimo giudizio in primo grado per
l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti di tutti i soci) la
difesa del sig. Centrone depositava, in una con la memoria difensiva del
Ric. 2011 n. 17773 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

COSENTINO;

2.10.13, la nota 25.9.12 dell’Agenzia delle entrate di Bari attestante la regolare
definizione della lite ex art. 39, comma 12, d.l. 98/11 effettuata dal sig.
Mariano Centrone con riferimento al giudizio sull’impugnativa dell’ avviso di
accertamento emesso nei confronti del socio.
Entrambi i giudizi riuniti nel procedimento definito con la sentenza gravata

dell’articolo 16 della legge 289/02, richiamato dall’ articolo 39, comma 12,
del decreto legge 98/2011, convertito in legge con la legge 111/11.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo 46 D.Lgs.vo 546/92, che – nella parte in cui si
riferisce ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge non è stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza della Corte costituzionale n. 274/05.

P.Q.M.
La Corte dichiara estint4 i giudizi riuniti nel procedimento definito con la
sentenza gravata, a seguito della definizione della lite a domanda del
contribuente ai sensi dell’ articolo 39, comma 12, del decreto legge 98/2011,
convertito in legge con la legge 111/11.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

devono essere pertanto dichiarati estinti ai sensi del comma ottavo

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