Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26934 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2815-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 615 pubblicata il 10.7.2018, in accoglimento dell’appello di P.M. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo della predetta di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e di versare i contributi, in relazione all’attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010 quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente;

2. la Corte d’appello, in consapevole dissenso rispetto alle sentenze di legittimità pure richiamate (Cass. n. 30344/17; n. 30345/17), ha ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; ha, comunque, dichiarato la prescrizione dei crediti contributivi vantati dall’INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009) e 6.7.2011 (per i redditi del 2010), come disposto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, modificato dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, e dalle circolari INPS n. 73 del 14 giugno 2010 e n. 84 del 13 giugno 2011), risultando tardive, e quindi inidonee a interrompere il termine prescrizionale, le note dell’Inps dell’11 giugno 2015 (giunta a destinazione il 30 giugno 2015) e del 22 giungo 2016 (giunta a destinazione il 15 luglio 2016);

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, P.M.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26 e 31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (nel caso di specie, per mancato raggiungimento del limite di reddito);

6. col secondo motivo di ricorso l’Istituto ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 31, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell’INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie, 23 settembre 2010 e 27 settembre 2011) nell’anno successivo a quello per cui va versato il contributo all’INPS;

7. si esamina prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso che risulta infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

8. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata, e da ciò consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo motivo;

9. l’alternarsi di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione (si veda per tutte, in senso difforme rispetto alla decisione oggi assunta, Cass. n. 7836 del 2016), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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