Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26934 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11718-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati

RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.N., C.F. (OMISSIS), REPUBBLICA ITALIANA C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

D.N. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

PICOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE, C.F. (OMISSIS), I.N.P.S. ISTITUTO

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), REPUBBLICA ITALIANA C.F. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso 12584-2011 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati

RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N. C.F. (OMISSIS), REPUBBLICA ITALIANA C.F. (OMISSIS);

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, D’ALOISIO CARLA, LELIO MARITATO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

Nonchè da:

D.N. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

PICOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REPUBBLICA ITALIANA C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati

RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 725/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato DEL PUNTA RICCARDO per R.G.N. 12584/2011 e

11718/2011;

udito l’Avvocato PICCOTTI LORENZO per R.G.N. 11718/2011 e 12584/2011;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: Rimessione alle SS.UU. in

subordine per ricorso INPS accoglimento; per ricorso UNIVERSITA’

inammissibilità in subordine rigetto; per ricorso D.: in via

principale inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1 – La Corte di Appello di Firenze, all’esito del rinvio pregiudiziale deciso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 15 maggio 2008 in causa C 276/07, in riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso, ha parzialmente accolto le domande proposte da D.N. nei confronti della Università degli Studi di Firenze, della Repubblica Italiana e dell’INPS ed ha: accertato la continuità del rapporto di lettorato con decorrenza dal primo contratto stipulato per l’anno accademico 1986/1987; ordinato il ripristino della qualifica di “lettore universitario” a tempo pieno ed indeterminato; condannato l’Università a corrispondere alla D. lo stipendio risultante dal normale sviluppo della carriera, quantificato in Euro 4.241,32 mensili alla data del 31.12.2009, nonchè, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive determinate in complessivi Euro 237.901,06, oltre interessi; condannato l’Università alla regolarizzazione contributiva.

2 – La Corte territoriale ha premesso che nell’anno accademico 1986/1987 la D. era stata assunta quale “lettrice di scambio”, ai sensi della L. n. 62 del 1967, art. 24 ed il contratto, di durata annuale, era stato rinnovato sino al 31 ottobre 1994. Successivamente le parti avevano sottoscritto contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.L. n. 588 del 1994, in forza del quale la appellante aveva continuato a prestare servizio, questa volta con la qualifica di collaboratore esperto linguistico.

3 – Il giudice di appello ha, quindi, evidenziato che:

a) la L. n. 62 del 1967, art. 24 non è stato abrogato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 perchè relativo ad una particolare categoria di lettori assunti in esecuzione di accordi culturali ratificati dallo Stato Italiano, secondo una procedura non coincidente con quella disciplinata dal richiamato art. 28;

b) non potevano, pertanto, trovare applicazione diretta le norme succedutesi nel tempo, con le quali era stata data attuazione alle pronunce della Corte di Giustizia che avevano riguardato i rapporti annuali instaurati con i lettori ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1990;

c) la Corte, peraltro, con la sentenza del 15 maggio 2008, pur dando atto della autonomia della categoria, quanto alla ipotizzata violazione dell’art. 39 del Trattato, aveva ritenuto applicabili i medesimi principi già affermati nei propri precedenti ed aveva ritenuto che anche ai lettori di scambio al momento della sostituzione del contratto con quello, a tempo indeterminato, come collaboratore ed esperto linguistico dovessero essere garantiti i diritti acquisiti dalla data della prima assunzione, quanto alla retribuzione, al calcolo della anzianità ed al versamento dei contributi previdenziali, “laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento”, demandando al giudice nazionale il relativo accertamento;

d) la continuità del rapporto doveva essere accertata a prescindere dalla disciplina dei contratti sottoscritti dalle parti, assumendo rilievo solo le mansioni espletate di fatto, nella specie pacifiche e, comunque, documentalmente provate;

e) la appellante, infatti, aveva sempre svolto compiti sovrapponibili a quelli dei ricercatori universitari, che provenivano dal medesimo ruolo degli assistenti, ed aveva soddisfatto una esigenza permanente della Università, la quale, quindi, aveva eluso la applicazione della L. n. 230 del 1962;

f) il rapporto, pertanto, doveva essere ritenuto ab origine a tempo indeterminato, non potendo trovare applicazione nella fattispecie il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in considerazione della natura privatistica del contratto di lettorato;

g) il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 sebbene non applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, costituisce valido parametro utile per la individuazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., coincidente, per volontà del legislatore, con quella riconosciuta ai ricercatori confermati a tempo definito, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;

h) la D. aveva dimostrato di aver svolto sempre attività a tempo pieno, sicchè il trattamento retributivo doveva essere parametrato a quello dei ricercatori confermati a tempo pieno;

i) la prescrizione, tempestivamente eccepita dall’Università, decorreva dal momento della stabilizzazione del rapporto, sicchè doveva ritenersi maturata in relazione alle differenze retributive antecedenti al quinquennio, da calcolarsi a ritroso a fra tempo dal primo atto interruttivo del 17 luglio 1998;

l) non spettava il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 1994, perchè la prestazione non era stata resa e la ricorrente non aveva provveduto ad offrire al datore le energie lavorative;

m) non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione del diritto dell’Unione, per la genericità delle allegazioni relative alla natura ed all’entità del pregiudizio subito.

4 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’Università degli Studi di Firenze, sulla base di sei motivi, e l’INPS che, con un’unica censura, ha chiesto anche il pagamento delle sanzioni civili. D.N. ha notificato in entrambi i giudizi controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi, censurando i capi della sentenza relativi alla parziale prescrizione dei crediti ed alle domande non accolte. Al ricorso incidentale hanno resistito con controricorso l’Università degli Studi di Firenze e la Repubblica Italiana.

5 – Hanno depositate memorie ex art. 378 c.p.c. l’Università e D.N. che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza in capo al Rettore ed ha depositato copia dello Statuto.

All’udienza di discussione il difensore dell’Università ha prodotto copia della delibera di incarico adottata dal Direttore Amministrativo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1 – Preliminarmente deve essere disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2 – L’INPS, con il ricorso iscritto al n. 11718/2011 R.G. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 e ss.; della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss.” e rileva che erroneamente la Corte territoriale ha limitato la condanna alle somme quantificate dal consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva provveduto a quantificare i contributi dovuti sulle differenze retributive, maggiorati dei soli interessi legali. La condanna doveva essere estesa anche alle sanzioni civili che conseguono automaticamente al mancato o ritardato versamento dei contributi.

3 – Il ricorso della Università degli Studi di Firenze, articolato in sei motivi, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del Trattato istitutivo CE; dell’art. 97 Cost., comma 1, e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 49, commi 1 e 2, e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, comma 2, nei periodi di rispettiva vigenza; della L. n. 230 del 1962, art. 2; del D.L. 21 aprile 1995, n. 102, art. 4 convertito con L. 21 giugno 1995, n. 236; dell’art. 36 Cost.; del D.L. n. 2 del 2004, art. 1; nonchè per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Ribadito che la D. era stata assunta dapprima con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. n. 62 del 1967 e, successivamente, con contratto a tempo indeterminato, in forza della decretazione d’urgenza che aveva istituito la figura del collaboratore ed esperto linguistico, l’Università ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia con la sentenza del 15 maggio 2008, ha pronunciato solo sul divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ma non ha ritenuto senz’altro applicabile alla fattispecie la L. n. 230 del 1962, utilizzata solo come tertium comparationis, nè ha indicato quale dovesse essere il trattamento economico spettante ai lettori di scambio, avendo solo statuito in merito al necessario riconoscimento della anzianità, a fini giuridici economici e previdenziali, in caso di ritenuta continuità del rapporto.

Sostiene che la Corte fiorentina non avrebbe potuto disporre la conversione del rapporto di lettorato in contratto a tempo indeterminato, perchè alle pubbliche amministrazioni non può essere imposta la costituzione coattiva di rapporti, per il principio costituzionale del concorso pubblico, strettamente connesso con quello della intangibilità della dotazione organica.

Aggiunge che in nessun caso poteva essere ordinato il “ripristino” della qualifica di lettore, poichè nell’ordinamento universitario, a seguito della abrogazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 non esiste più detta qualifica, e sopravvive, al più, quella di “lettore di scambio”, per sua natura a termine e legata a presupposti non più sussistenti nella fattispecie.

Infine censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione del trattamento economico ritenuto spettante alla D., rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia non impone di rivedere il trattamento retributivo in base al parametro costituzionale della retribuzione sufficiente anche per il periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto di CEL, nè tantomeno di conservare detto trattamento per il periodo successivo durante il quale alla controricorrente era stata corrisposta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.

Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto applicabile in via analogica il disposto del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 del tutto immotivatamente si è discostata dal parametro indicato dal legislatore, assumendo a riferimento la retribuzione del ricercatore a tempo pieno, anzichè quella prevista per il ricercatore a tempo definito. Sottolinea che privo di rilievo ai fini della individuazione del parametro è l’orario di lavoro rispettato dal lettore, che, come reso evidente dalla lettera stessa della legge, condiziona la quantificazione del trattamento retributivo (perchè la retribuzione del ricercatore a tempo definito va rapportata ad un impegno del lettore di 500 ore con la conseguenza che il quantum dovuto a quest’ultimo va aumentato o diminuito a seconda che le ore di impegno siano superiori o inferiori rispetto a detto limite) ma non modifica il parametro.

4 – Il ricorso incidentale della D., articolato in cinque motivi, ripropone le domande non accolte dalla Corte territoriale e denuncia violazione degli artt. 1418, 1419, 2935, 2948 c.c., della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 236 del 1995, art. 4 della L. n. 63 del 2004, art. 1, della L. n. 724 del 1996, art. 22, comma art. 36, e dell’art. 429 c.p.c.. Rileva, in sintesi, la ricorrente che la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto espressamente dichiarare la nullità del contratto sottoscritto L. n. 236 del 1995, ex art. 4 per mancanza di causa, in quanto stipulato da lavoratrice già dipendente dell’Università con contratto a tempo indeterminato.

Sostiene che doveva essere accolta la domanda di pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 1994, perchè deve ritenersi nullo ed inefficace il licenziamento intimato alla scadenza del contratto a termine e la ricostruzione della carriera implica il pagamento integrale delle retribuzioni, anche di quelle maturate nel periodo di illegittima sospensione della prestazione.

Censura, poi, il capo della sentenza relativo alla parziale prescrizione dei crediti, rilevando che la prescrizione decorre solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la conversione del contratto in un unico rapporto a tempo indeterminato. In via subordinata evidenzia che il diritto non poteva essere fatto valere se non dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, che solo in data 3 agosto 1993, sia pure con riferimento ai lettori assunti ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, aveva stigmatizzato la discriminazione e riconosciuto il diritto dei lettori alla ricostruzione integrale della carriera.

Inoltre, trattandosi di rapporto di natura privatistica, sulle differenze retributive riconosciute dovevano essere calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata sostiene che il divieto di cumulo può operare solo per i crediti maturati in epoca successiva al 31.12.1994, e che a partire da detta data deve essere riconosciuta la maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi al lordo e non al netto delle ritenute fiscali.

Infine la D. si duole del mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dello Stato Italiano e denuncia la violazione dell’art. 39 del Trattato. Ribadisce di avere subito annualmente l’incertezza “della mancata riconferma nel posto di lavoro” ed aggiunge che è lo Stato a dovere rispondere quanto meno del mancato pagamento della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 1994 nonchè della mancata integrale ricostruzione della carriera.

5 – Va rilevato preliminarmente che non si ravvisano prima facie ragioni di ordine processuale o sostanziale preclusive dell’esame delle questioni di diritto su cui si incentra il giudizio. La produzione documentale effettuata dal difensore dell’Università all’udienza di discussione consente di superare l’eccezione sollevata dalla ricorrente incidentale nella memoria ex art. 378 c.p.c., poichè lo statuto dell’ente attribuisce al Rettore, che ha rilasciato la procura speciale, il potere di rappresentare l’Università (art. 12) mentre riserva il potere di promuovere e resistere alle liti al Direttore Amministrativo (art. 34) che nella specie lo ha esercitato mediante la deliberazione di conferimento di incarico, depositata in copia.

Inoltre, poichè la D. ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana ed ha sostenuto nel ricorso incidentale che dell’eventuale non accoglimento delle domande proposte nei confronti dell’Università occorreva tenere conto nella quantificazione del danno domandato per la violazione del diritto eurounitario, può configurarsi quella situazione di potenziale conflitto che legittima la Università a non avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 13.5.2016 n. 9880).

6 – La Corte territoriale ha qualificato il rapporto intercorso fra l’Università degli Studi di Firenze e D.N. di diritto privato e su questo presupposto la Corte di Giustizia si è pronunciata, ribadendo, peraltro, che la interpretazione della normativa nazionale è riservata al giudice nazionale (punto 26), al quale spetta, altresì, di stabilire se “un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato in applicazione della L. n. 230 del 1962, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione” (punto 28).

Il ricorso dell’Università non contiene uno specifico motivo di censura avverso il capo della decisione che ha ritenuto applicabile alla fattispecie i principi affermati da Cass. S.U. 15.4.2010 n.8985, ma ciò non appare al Collegio preclusivo, poichè i motivi, con i quali si contesta che potesse essere disposta la conversione del primo contratto ed applicata alla fattispecie la disciplina dettata dalla L. n. 230 del 1962, sollecitano comunque la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti.

7 – E’ incontestato che D.N. è stata assunta nell’anno accademico 1986/1987 ai sensi della L. n. 62 del 1967, art. 24 ed il contratto, di durata annuale, è stato rinnovato sino al 31 ottobre 1994. Successivamente le parti hanno stipulato un nuovo e distinto rapporto ai sensi del D.L. n. 588 del 1994.

7.1 – I lettori di lingua straniera erano stati previsti nell’ordinamento universitario dalla L. 29 agosto 1941, n. 1058, art. 6 (Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l’insegnamento pratico delle lingue straniere moderne), ed avevano lo statuto giuridico del personale di ruolo assunto per concorso, secondo le norme che regolavano le procedure concorsuali per posti di aiuto e assistente nelle università.

La L. 18 marzo 1958, n. 349, art. 6 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), aveva poi precisato che i lettori potevano essere addetti alle cattedre di lingue e letterature e godevano dello stesso stato giuridico ed economico e dello stesso sviluppo di carriera degli assistenti (la norma così disponeva: Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti. Per l’ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall’italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell’Università italiana).

7.2 – Successivamente, la L. 24 febbraio 1967, n. 62, art. 24 (Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari), che qui viene in rilievo, aveva previsto, in esecuzione di accordi culturali ed in deroga alla disciplina allora vigente per la figura dell’assistente incaricato, la possibilità di conferire a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili negli anni successivi, in corrispondenza di posti di lettori di ruolo; l’incarico era conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della facoltà, su proposta del professore ufficiale formulata scegliendo tra i soggetti designati dalle autorità del paese di origine (la norma così disponeva: In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incaricati annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dalla L. 18 marzo 1958, n. 349, art. 13, u.c. in corrispondenza di posti di lettore di ruolo. L’incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine……Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica…..Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell’assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall’accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi).

7.3 – Con l’ottavo comma dell’articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie per il personale precario delle Università), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, il legislatore previde che “I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto rettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta. L’incarico non può protrarsi oltre l’anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana. La spesa per i lettori di cui al comma 8 è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell’assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell’attività svolta.”.

7.4 – Successivamente il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di riordino della docenza universitaria, modificò la normativa stabilendo, all’art. 28, che: Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso….

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l’anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni….. Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell’Università sentito il consiglio di facoltà. I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito”.

7.5 – Si pose immediatamente il problema della intervenuta abrogazione implicita della L. n. 62 del 1967, art. 24 nella parte relativa ai cosiddetti “lettori di scambio”, ossia ai lettori ai quali l’incarico doveva essere conferito sulla base di accordi culturali ratificati, ed il legislatore intervenne con la L. n. 705 del 1985, art. 7 prevedendo che: “l’art. 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto della L. 24 febbraio 1967, n. 62, art. 28 concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.”

7.6 – La L. n. 62 del 1967 è stata abrogata solo dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24 (allegato A voce n. 2216), ma successivamente la L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 26 ha dettato una nuova specifica disciplina per i lettori di scambio stabilendo che: 1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.”.

8 – La ricostruzione del quadro normativo induce il Collegio a ritenere che la categoria dei “lettori di scambio” sia diversa e distinta da quella dei lettori, poi divenuti collaboratori linguistici, tanto che alla stessa, come chiarito dalla legge di interpretazione autentica, non si è mai applicato il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 che espressamente definiva il rapporto di diritto privato.

9 – Ciò induce a dubitare della correttezza della qualificazione data al contratto dedotto in giudizio dalla Corte territoriale, qualificazione che, come si è detto, è stata assunta dalla Corte di Giustizia a presupposto della propria pronuncia.

Invero sia le Sezioni Unite di questa Corte che la Corte Costituzionale hanno sempre evidenziato la natura pubblicistica dei rapporti disciplinati dalla L. n. 62 del 1967 e sottolineato il carattere innovativo, quanto a detto profilo, della disciplina dettata dal D.P.R. n. 382 del 1980, non applicabile alla fattispecie.

9.2 – Significativa in tal senso è la motivazione della sentenza n. 39 del 1989 della Corte Costituzionale che, dopo aver ripercorso la storia normativa dei lettori sino alla emanazione del D.P.R. n. 382 del 1980, evidenzia che “L’identità tra lettori e assistenti viene meno solo a partire dalla disciplina dettata dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 che non fonda più, per nuovi lettori, un rapporto di impiego pubblico, ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato”.

Analogamente la sentenza n. 496/2002 della stessa Corte, pur ritenendo non giustificata la distinzione fra lettori ex lege n. 62 del 1967 e lettori ex D.P.R. n. 382 del 1980, ai fini della ricostruzione della carriera in caso di immissione in ruolo quali ricercatori, sottolinea in motivazione la diversità del regime giuridico dei rapporti precisando che “il nuovo regime giuridico del rapporto tra i lettori e l’amministrazione universitaria delineato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 contratto di diritto privato di lavoro subordinato, su proposta motivata della facoltà interessata…., – si distingue da quelli definiti dalla legislazione precedente (inquadramento in ruolo o incarico temporaneo su posti di ruolo o indipendentemente da questi) quanto alla natura pubblicistica o privatistica della fonte del rapporto…..”.

9.3 – Conclusioni non dissimili si rinvengono nella motivazione delle sentenze delle Sezioni Unite di queste Corte chiamate a pronunciare sulla giurisdizione in controversie nelle quali venivano in rilievo rapporti instaurati ai sensi del richiamato art. 28.

Si legge, infatti, nella pronuncia n. 3564 del 1991 che “il radicale mutamento nella disciplina dei lettori, intervenuto con il D.P.R. n. 382 del 1980, riguarda essenzialmente la circostanza che il loro rapporto di lavoro con l’università si è trasformato in un rapporto di diritto privato, ma il mutamento non ha toccato i compiti, le modalità di svolgimento delle prestazioni, il carattere subordinato del rapporto stesso. Tanto ciò è vero che la figura del lettore assunto D.P.R. n. 382, ex art. 28 si sovrappone e si confonde con quella del lettore-dipendente secondo la precedente legislazione, ed in particolare con quella del lettore di nazionalità straniera incaricato in virtù di specifici accordi culturali; ed una tale situazione fa sorgere il dubbio che quest’ultima figura non abbia più diritto di cittadinanza nell’ordinamento universitario, unico strumento di reclutamento del lettore secondo ormai il contratto ex art. 28, dubbio per la cui soluzione (nel senso della perdurante possibilità di procedere al conferimento di incarichi annuali in esecuzione di specifici accordi culturali) viene emanata apposita legge interpretativa (L. n. 703 del 1985, art. 7).”.

10 – Qualora, sulla base di quanto sopra evidenziato, si dovesse ritenere il rapporto instaurato con il lettore di scambio ex lege n. 62 del 1967 di natura pubblicistica, ferma restando la giurisdizione ordinaria sulla quale si è formato giudicato interno, verrebbe a cadere il parametro assunto dalla Corte di Giustizia ai fini dell’accertamento della ipotizzata discriminazione e sarebbe comunque preclusa la pronuncia di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni.

La applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni della L. n. 230 del 1962, art. 2 inizialmente affermata da una risalente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva valorizzato la mancanza nella legge di una espressa eccezione (C.d.S. 4 luglio 1986, n. 336), è stata poi costantemente esclusa dalla giurisprudenza amministrativa che ha valorizzato il principio costituzionale del pubblico concorso, derogabile solo in presenza di una fonte primaria di tenore chiaro in tal senso (fra le più recenti C.d.S. 18 marzo 2010, n. 1581; 13 giugno 2008, n. 2963; 27 aprile 2004, n. 2560). Ad analoghe conclusioni, quanto al divieto di conversione, è pervenuta questa Corte, dopo la contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, per le ragioni tutte evidenziate dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.

10.1 – Il Collegio, inoltre, dubita della possibilità di estendere alla fattispecie, quanto alla durata del rapporto di lavoro (sulla quale la Corte di Giustizia non si è pronunciata con la sentenza n. 276 del 2007) i principi affermati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30 maggio 1989, in causa C-33/88, e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C – 259/91, C -331/91 e C 332/91, poichè dette pronunce fanno discendere la ritenuta violazione del principio di non discriminazione dalla sostanziale equiparazione dei lettori di lingua straniera al personale insegnante delle Università. Detta equiparazione non può, invece, essere affermata per i lettori di scambio, in relazione ai quali la instaurazione del rapporto è subordinata alla esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato Italiano con lo Stato di appartenenza del lettore, al quale è conferito il potere di designare i soggetti fra i quali dovrà essere effettuata la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico.

11 – Il Collegio ritiene opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, in quanto la questione può essere qualificata “di massima di particolare importanza”, a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2. La pronuncia, infatti, oltre ad investire i rapporti tra le Alte Corti, è stata definita “pilota” nel corso della discussione orale, poichè interessa una categoria rimasta sino ad oggi estranea al contenzioso che ha visto protagonisti i lettori di lingua straniera assunti D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 sicchè è destinata ad incidere su altre controversie già pendenti o che verosimilmente potrebbero essere instaurate nell’immediato futuro, in ordine alle quali è auspicabile si prevenga il formarsi di una molteplicità di indirizzi giurisprudenziali contrastanti.

PQM

La Corte rimette i ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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