Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26934 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. RANUZZI LIVIA, elettivamente domiciliata nel

relativo studio, in Roma, Viale del Vignola n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 157/07/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 07, in data 14/12/2006, depositata il

19.03.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12 ottobre 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8856/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 157/07/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n.07, il 14.12.2006 e DEPOSITATA il 19 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti delle operate detrazioni.

2-11 ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica, relativa ad IVA dell’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 36 bis del medesimo D.P.R., L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La decisione impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’operata detrazione, opinando, per un verso, che l’opzione esercitata dalla contribuente nell’anno 1993, si riferisse all’intera attività svolta ed avendo effetto, in assenza di revoca, per almeno un triennio, fosse operativa nell’anno di che trattasi (1995), ed evidenziando, altresì che la contribuente non si era attenuta alle prescrizioni, imposte dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36, relative alla tenuta di separate contabilità, per il caso di esercizio di più attività.

4 bis – Le questioni poste dal ricorso, vanno esaminate, tenendo conto, anzitutto, del principio secondo cui “In tema di I.V.A., nel vigore del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 31, comma 4, la opzione per il regime fiscale di contabilità ordinaria, effettuata attraverso la dichiarazione di inizio attività, con la indicazione di un volume di affari presunto superiore a L. 18 milioni, e la barra, con relativa sottoscrizione, apposta alla casella indicante detta opzione, rimane operativa fino alla revoca e comunque per un triennio, senza che sia necessaria, per escludere l’applicabilità del regime del versamento dell’imposta in modo forfettario in caso di mancata realizzazione del previsto volume di affari, una nuova specificazione del regime prescelto, tanto più in quanto dalle modalità di tenuta della contabilita1 possa evincersi in modo univoco il regime prescelto.

Tale conclusione appare, del resto, coerente con i principi ispiratori della sopravvenuta L. n. 442 del 1997, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, come interpretato dalla L. n. 342 del 2000, art. 4, – che ne ha sancito la efficacia retroattiva secondo il quale l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività” (Cass. n. 3354/2002, n. 9885/2002, n. 10599/2003).

Peraltro, è stato, pure, precisato (Cass. n. 4557/1994) che “In tema di I.V.A., l’obbligo di separate contabilita1 e dichiarazioni e del distinto calcolo e pagamento della imposta prevista in mancanza di opzione per la applicazione cumulativa della stessa – dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 36, nella originaria formulazione (vigente fino a tutto il 1974), per i soggetti che esercitano contemporaneamente “più imprese che per loro oggetto e natura importano diversi regimi di applicazione della imposta”, presuppone l’esercizio di più imprese, intese come attività economiche diverse, ciascuna con propria distinta organizzazione di beni, soggette a diversi regimi di applicazione dell’imposta, sicchè non ricorre nella ipotesi di diverse attività svolte contemporaneamente dallo stesso soggetto nell’ambito di una unica organizzazione, ancorchè queste per loro natura ed oggetto importino modalità diverse di applicazione della imposta.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA