Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26933 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26933 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 10084-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ELETTRICA GIO’ SRL 12455630157;
– intimata avverso la sentenza n. 45/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 20/11/2009, depositata il
26/02/2010;

8155

Data pubblicazione: 29/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona delDott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
.(< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Elettrica Giò srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella esattoriale per IVA-RPEF-IRAP 2001 e 2002 emessa a seguito del provvedimento di diniego di definizione ex art. 9 bis I. 289/02 adottato dall'Ufficio a causa del ritardo nel versamento di una rata di condono; provvedimento di diniego a propria volta annullato, in accoglimento dell'impugnativa del contribuente, dalla medesima Commissione con sentenza resa nella stessa data di quella oggetto del presente ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'effetto della sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 si fosse perfezionato, nonostante il ritardo nel pagamento della quarta rata (versata dal contribuente fuori termine, usufruendo della procedura del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97) per le ragioni enunciate nella coeva sentenza di annullamento del provvedimento di diniego di condono (sentenza cassata da questa Corte, su ricorso dell'Agenzia delle entrate, con l'ordinanza n. 6702/13, che decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono); ossia perché - come esposto nelle motivazioni di tale sentenza, trascritte nel ricorso per cassazione della difesa erariale - nessuna disposizione di legge collega al ritardo nel pagamento di una rata di condono la perdita degli effetti della sanatoria, né impedisce l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso al pagamento delle rate di condono. L'Agenzia delle Entrate svolge un solo motivo di gravame, deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc e assumendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l' articolo 9 bis I. 289/02 (oltre che gli articoli 1326 e 1976 cc e 13 D.Lgs. n. 472/1997) nel ritenere - richiamando le motivazioni della sentenza di annullamento del diniego di condono - che gli effetti del condono previsto da detta disposizione si producano anche nel caso di intempestivo versamento delle somme dovute per il perfezionamento del condono. Il contribuente non si è costituito. Il ricorso è fondato, perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con I' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti Ric. 2011 n. 10084 sez. MT - ud. 23-10-2013 -2- cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 "In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli arti. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata". Alla stregua di tale insegnamento si deve escludere che la sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 si perfezioni qualora anche una sola delle relative rate non sia versata tempestivamente. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché si attenga al principio di diritto che la sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 non produce effetti nel caso in cui il contribuente ometta di versare tempestivamente anche una sola delle relative rate.>>;

che l’intimata non è costituita;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2011 n. 10084 sez. MT – ud. 23-10-2013
-3-

1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, in altra composizione, che si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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