Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26933 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 22/10/2019), n.26933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 2589/2014, proposto da:

S.R., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Bricchi,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Bernardo De

Stasio, in Roma, via Federico Cesi n. 72, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

Equitalia Nord S.p.A.;

– Intimata –

Avverso la sentenza n. 195/64/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 1/10/2013 e notificata il

18.11.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

Fatto

RITENUTO

che:

S.R. impugnò la cartella di pagamento, relativa all’anno d’imposta 2005, formata a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 36 bis e di comunicazione d’irregolarità, con la quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di Euro 173.239,42 a titolo di omesso e insufficiente versamento ai fini IRAP, IRPEF ed IVA, deducendo che il commercialista, per mero errore, aveva dichiarato un reddito maggiore di quello effettivamente conseguito, sicchè, in data 30.09.2009, accortosi dell’errore, aveva presentato dichiarazione integrativa, rettificando il reddito dichiarato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (di seguito, per brevità, CTP), respingeva il ricorso presentato dal contribuente e tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), che respingeva l’appello del contribuente ritenendo che la dichiarazione integrativa era tardiva e, quindi, da considerarsi omessa D.P.R. n. 322 del 1998 ex art. 8 bis, che, in ogni caso, la cartella esattoriale era fondata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per contribuente affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Equitalia Nord S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame, da parte della CTR lombarda, di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, riguardante gli elementi di fatto allegati per provare l’erroneità dei dati dichiarati rispetto a quelli effettivi; in particolare, deduce che già dalla dichiarazione dei redditi, prodotta in prime cure, la CTR avrebbe potuto evincere le categorie reddituali dalle quali determinare il reddito percepito nonchè che, nel quadro RL rigo 14, era stato erroneamente inserito un compenso derivante da attività di lavoro pari ad Euro 300.000, mai esercitata; inoltre, deduce che la CTR aveva omesso qualsivoglia considerazione sulla utilizzabilità della nuova documentazione prodotta in appello, che aveva omesso di considerare gli altri elementi a discolpa del contribuente, ed, infine, aveva omesso di motivare circa la possibilità per il contribuente di poter emendare la dichiarazione senza limiti di tempo.

La difesa erariale replica con controricorso, ribadendo come il contribuente non avesse spiegato in alcun modo l’errore contenuto nella dichiarazione.

2. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per i motivi qui di seguito esposti.

3. Le motivate argomentazioni della sentenza impugnata, consentono di escludere che essa sia incorsa nel denunciato vizio motivazionale.

4. La ratio decidendi della sentenza costituente oggetto di impugnazione, riguarda essenzialmente l’emendabilità, ed i conseguenti effetti, della dichiarazione del contribuente fatta per errore. Sul punto la CTR ha riformato la prima decisione, motivando compiutamente e correttamente in relazione a tutti i fatti controversi e decisivi per il giudizio, riguardanti, in primo luogo, i limiti temporali dell’emenda e l’eventuale rimborso conseguenti all’impossibilità della rettifica (v. pag. 3, par.1) della sentenza: “la dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente in data 31/10/06 e nella quale, secondo il contribuente, erano stati inseriti dati erronei, poteva essere emendata con dichiarazione integrativa nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge, in particolare dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2000, art. 2, in vigore a decorrere dal 1^ gennaio 2002: la suddetta normativa prevede che il contribuente possa presentare una dichiarazione integrativa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e non come ritenuto dal sig. S. senza alcun limite temporale… il contribuente impossibilitato alla rettifica, in ogni caso, secondo l’insegnamento della Suprema Corte mantiene il diritto alla ripetizione delle somme ritenuta indebitamente incassate con la presentazione di apposita istanza di rimborso. Vedi in tal senso sentenza Cassazione 5373 e del 2012 e 6253 del 2012”); in secondo luogo, nonostante la questione temporale risolvesse, in radice, la questione dell’emendabilità, ha anche affrontato il tema della mancata prova dell’errore rilevando come il contribuente non avesse spiegato l’errore nè attraverso documenti contabili, nè attraverso la richiesta di assunzione di responsabilità da parte del commercialista che aveva commesso l’errore (v. sentenza pag. 3, par. 3): “(…) come il contribuente si sia limitato a sostenere che nella dichiarazione dei redditi del 2006 erano stati inseriti dati sbagliati, ma a tale assunto non fa seguire la prova documentale del fatto, nè spiega come e perchè i dati esposti nella stessa debbano essere considerati errati, nessuna richiesta di dichiarazione di assunzione di responsabilità rivolta al professionista che ha materialmente redatto ed inviato telematicamente la dichiarazione, nè altro documento contabile con provenienze e data certa, attestante l’errore presuntivamente commesso risulta gatti pertanto il fatto cardine della presente controversia non è stato chiarito.”).

5. E’ evidente, dunque, che non v’è affatto vizio motivazionale nei termini censurati dal ricorrente. Peraltro, non può mancarsi di evidenziare che l’assunto dei secondi giudici, oltre ad essere adeguatamente motivato, è corretto. Quanto al limite temporale previsto per l’emendabilità della dichiarazione integrativa dalle disposizioni richiamate nella sentenza impugnata, sebbene la questione ha creato nel passato un lungo contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota pronuncia 30/06/2016 n. 13378, Rv. 640206-01, secondo cui in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso che occupa, dunque, bene ha motivato la CTR, adeguandosi ai principi di questa Corte.

6. Egualmente, risulta ampiamente e correttamente motivato il perchè non poteva considerarsi raggiunta la prova dell’errore, avendo la CTR spiegato che il contribuente non ha offerto prova del perchè i dati esposti nella dichiarazione dovevano considerarsi errati mancando, tra l’altro, anche la richiesta di assunzione di responsabilità del professionista che aveva redatto ed inviato telematicamente l’atto o, comunque, altro documento contabile di provenienza e data certa dai quali risalire all’errore.

7. Infine, l’ulteriore censura riguardante l’omessa motivazione circa l’utilizzabilità della documentazione prodotta in appello, è inammissibile prima ancora che infondata, perchè il ricorrente non ha adempiuto all’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti che non sarebbero stati presi in considerazione e che sarebbero stati decisivi per il giudizio (ex plurimis, cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23452 del 06/10/2017, Rv. 646334 – 01).

8. Il ricorso va dunque rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate, come da dispositivo. Per Equitalia Nord S.p.A., che non ha svolto attività difensiva, nulla si provvede in ordine alle spese.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Nulla per le spese per Equitalia Nord S.p.A.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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