Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26933 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TONINO BIANCHI SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 608/39/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

19/12/2006, depositata il 30.01.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8849/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 608/39/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 19.12.2006 e DEPOSITATA il 30 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, esprimendo condivisione per la decisione di prime cure.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di rettifica IVA, relativi all’anno 1987, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, nonchè per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – La decisione impugnata, sembra avere fatto malgoverno sia del principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando “il Giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima – ancorchè sinteticamente – le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto” (Cass. 17212/2006, n. 2196/2003), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

5 – Si ritiene, dato il tenore della decisione, che sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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