Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26933 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 05/10/2021), n.26933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE t

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 139-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANGELO CIMA, PIETRO COLUCCI

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente M.M. avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2010; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le riprese di reddito fatte dall’ufficio nei confronti del contribuente fossero ingiustificate, non svolgendo quest’ultimo alcuna attività imprenditoriale di locazione di immobili.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il contribuente era titolare di partita IVA e quindi, anche se non aveva svolto attività di locazione di immobili, come sostenuto dalla CTR, aveva pur sempre svolto attività imprenditoriale; e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 poneva a carico del contribuente una presunzione relativa, nel senso che i versamenti sul suo conto corrente bancario erano considerati elementi positivi di reddito ed i prelevamenti erano ritenuti indici di maggiori ricavi o compensi; detta presunzione comportava un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a fornire una prova non generica, ma analitica e riferita a ciascuna movimentazione bancaria, tale da escludere che si trattasse di versamenti riferibili ad operazioni imponibili e fiscalmente rilevanti; la giustificazione fornita dal contribuente, di avere prelevato somme dal proprio conto bancario per darle in prestito gratuito al suo amico M.G. non era credibile, in quanto le somme erano state poi rigirate dal M. al contribuente dopo qualche giorno; il che escludeva la sussistenza di una grave ed improrogabile esigenza, per avere il beneficiario restituito le somme ricevute in prestito dopo qualche giorno; il contribuente non aveva quindi fornito alcuna giustificazione analitica delle operazioni contestate, atteso che le dichiarazioni del M. avevano valore meramente indiziario, tali da non giustificare, di per sé sole, le movimentazioni bancarie del contribuente, in assenza di ulteriori elementi in favore di quest’ultimo, non essendo tali né il fatto che il contribuente non possedeva altri immobili; né il fatto che egli fosse legato da stretti rapporti di amicizia con il M., né il fatto che il contribuente fosse dipendente dell’Ordine dei medici di Campobasso;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in quanto, dall’esame degli atti, è emerso che, per mero disguido, la Cancelleria non ha comunicato al difensore dell’intimato la data di trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la comunicazione al difensore dell’intimato della data di trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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