Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26932 del 29/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26932 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAGNAZZO Anna, rappresentata e difesa, in forza di pro- c
cura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Biagio De
Francesco, con domicilio in via del Peperino, n. 17,
presso Servizi Paralegali;
– ricorrente contro
CAGNAZZO Alida e CAGNAZZO Cremilde, rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine della memoria, dall’Avv. Carlo Stasi, con domicilio per legge
presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– resistenti avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Trecase, in data 9 maggio 2012 e, ove occor-

U 4-C

Data pubblicazione: 29/11/2013

ra, anche avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale in
data 25 gennaio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

udito l’Avv. Biagio De Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti-

tuto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, il quale ha concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase,
con ordinanza in data 25 gennaio 2012, resa in un procedimento dà scioglimento di comunione ereditaria dinanzi
ad esso pendente, ha rigettato l’istanza di dichiarazione di litispendenza ed ha disposto c.t.u. L’ordinanza è
così motivata: “rilevato che nel presente giudizio si
discute della successione paterna mentre in quello pendente dinanzi al Tribunale di Lecce si discute della
successione materna ed in ogni caso non ricorrono i presupposti di cui all’art. 39 cod. proc. civ., trattandosi
del medesimo ufficio e grado, ma, al più, dell’art. 274
cod. proc. civ. [A”.

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Dott. Alberto Giusti;

Questa ordinanza è stata confermata con ordinanza del 9
maggio 2012.
Anna Cagnazzo ha proposto istanza di regolamento di competenza e ricorso straordinario per cassazione contro

Alida Cagnazzo e Cremilde Cagnazzo hanno depositato memoria.
Il regolamento ed il ricorso straordinario, ad avviso
del relatore, vanno rigettati, perché la contemporanea
pendenza, innanzi al medesimo giudice, o dinanzi alla
sede centrale e alla sede distaccata dello stesso tribunale, di procedimenti relativi alla medesima causa, può
dar luogo a provvedimenti ordinatori di riunione, non
suscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici
giudiziari, e non già all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39 cod. proc. civ. in materia di
litispendenza, la cui configurabilità postula la diversità dei giudici davanti ai quali quella causa sia proposta».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione, la quale riproduce l’orientamento di questa Corte (Sez. III, 19
luglio 2004, n. 13348; Sez. III, 21 aprile 2010, n.

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l’una e l’altra ordinanza.

9510), non contenendo l’anzidetta memoria rilievi idonei
a condurre a diversa conclusione;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle
resistenti, che liquida in complessivi euro 1.300, di
cui euro 1.100 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

Corte seguono la soccombenza e vengono liquidate come da

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