Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26932 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15525-2019 proposto da:

ANTARES SHIPPING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO MALASOMA;

– ricorrente –

contro

QUATTRO STELLE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 162/2018, previa convalida di sfratto, condannava Antares Shopping S.r.l. a pagare a Quattro Stelle S.r.l. canoni locatizi per l’importo di Euro 11.748,54, e ne rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice.

Antares proponeva appello, che la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 12 novembre 2018.

Antares ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si è difesa.

Il ricorso si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in riferimento agli artt. 1175 e 1460 c.c.; il terzo motivo lamenta omessa valutazione ed esame di fatto storico discusso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè contraddittorietà e illogicità motivazionali.

Anche a prescindere dal fatto che la premessa del ricorso – non rispettando quindi il dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è composta quasi completamente da un più che ampio assemblaggio di atti processuali, e precisamente di quelli contenenti le difese dell’attuale ricorrente nei giudizi di merito, il ricorso patisce comunque una evidente inammissibilità, dal momento che tutti i motivi, non presentando realmente questioni in jure come viene prospettato dalle rubriche sopra indicate, si nutrono di argomenti in realtà di natura direttamente fattuale, perseguendo ictu oculi un terzo grado di merito dal giudice di legittimità, e così non rispettando i limiti della sua giurisdizione.

Da ciò discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo pronuncia sulle spese dal momento che controparte non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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