Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26931 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26931 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIMONAZZI Alberto, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Matonti, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belluno, n.
16;
– ricorrente contro
SIMONAZZI Giuliana, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Alberto
Zorzi e Massimo Francesco Dotto, con domicilio eletto nello
studio di quest’ultimo in Roma, via Lazio, n. 20/c;
– controricorrente
e contro

Data pubblicazione: 29/11/2013

v

RIGHETTI Luisa, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Stefano Dindo
e Massimo Francesco Dotto, con domicilio eletto nello studio
di quest’ultimo in Roma, via Lazio, n. 20/c;

nonché contro
MACCACARO Paola, CORTELLAZZI Lucia, SIMONAZZI Federico, SIMONAZZI Michelangelo, SIMONAZZI Paolo, SIMONAZZI Maurizio, SIMONAZZI Marinella;
– intimati e sul ricorso proposto da:
RIGHETTI Luisa, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Stefano Dindo
e Massimo Francesco Dotto, con domicilio eletto nello studio
di quest’ultimo in Roma, via Lazio, n. 20/c;
– ricorrente in via incidentale condizionata contro
SIMONAZZI Alberto, SIMONAZZI Giuliana, MACCACARO Paola, CORTELLAZZI Lucia, SIMONAZZI Federico, SIMONAZZI Michelangelo,
SIMONAZZI Paolo, SIMONAZZI Maurizio, SIMONAZZI Marinella;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata il 27 dicembre 2011.

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– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Massimo Francesco Dotto;

curatore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che Giuliana Simonazzi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona Paolo, Maurizio, Marinella, Federico, Michelangelo ed Alberto Simonazzi, nonché Luisa Righetti,
Lucia Cortellazzi e Paola Maccacaro, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’invalidità del testamento olografo, attribuito a Giuseppina Simonazzi, con la quale la de cuius aveva indicato come soggetti ai quali avrebbe lasciato i propri
beni Lucia Cortellazzi, Paola Maccacaro, Luisa Righetti ed Alberto Simonazzi, lasciando però in bianco la parte delle disposizioni a favore dei primi tre nominativi e stabilendo che
ad Alberto sarebbe andato tutto quello che restava di tutti i
suoi averi;
che si costituirono in giudizio Luisa Righetti ed Alberto
Simonazzi, mentre gli altri convenuti restarono contumaci;
che la Righetti concordò con quanto esposto dall’attrice,
associandosi alle sue conclusioni, e solo in via subordinata
chiese, per l’ipotesi di ritenuta validità del testamento, la

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

suddivisione del patrimonio della de cuius in parti eguali tra
i quattro soggetti in esso nominati quali eredi;
che Alberto Simonazzi, invece, resistette alla domanda;
che il Tribunale di Verona, con sentenza resa pubblica me-

la scheda testamentaria, da attribuire a Giuseppina Simonazzi,
era nulla per indeterminatezza delle disposizioni in essa contenute, e dichiarò che l’eredità si era devoluta per legge in
favore dei successori legittimi;
che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 27
dicembre 2011, ha rigettato il gravame di Alberto Simonazzi;
che a tale conclusione la Corte di merito è pervenuta rilevando:
– che “bene l’impugnata sentenza ha ritenuto che, dato il
tenore della disposizione testamentaria, . . non si potesse ricostruire in modo chiaro ed inequivocabile quale
fosse stata la volontà testamentaria”, giacché “gli spazi
in bianco sottolineati dai puntini e riportati anche nella trascrizione del notaio non consentono di stabilire
quale porzione del patrimonio della de cuius dovesse essere attribuita a ciascuno dei soggetti indicati nel presunto testamento, né la testatrice ha fornito una qualche
indicazione utile per potere addivenire a tale determinazione”;

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diante deposito in cancelleria 1’11 gennaio 2008, dichiarò che

- che “il tenore del documento non consente in alcun modo di
ritenere che Alberto Simonazzi fosse stato istituito unico erede”;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello

4 e 1’8 ottobre 2012, sulla base di tre motivi;
che hanno resistito, con separati atti di controricorso,
Giuliana Simonazzi e Luisa Righetti, quest’ultima proponendo
anche ricorso in via incidentale condizionata;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva
in questa sede;
che in prossimità dell’udienza memorie illustrative sono
state depositate dalle controricorrenti.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo del ricorso principale (violazione
e falsa applicazione degli artt. 587, 588 e ss., 602 e ss.,
734, 1362 e ss. cod. civ.) si sostiene che avrebbe errato il
giudice del merito a ritenere che lo scritto autografo di Giuseppina Simonazzi, pur contenendo una precisa clausola attributiva patrimoniale, costituisse un mero progetto di testamento, ovvero espressione di una volontà non perfezionata;
che, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe
omesso di svolgere una indagine non limitata al significato
letterale delle parole usate;

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Alberto Simonazzi ha proposto ricorso, con atto notificato il

che, con il secondo mezzo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), ci si duole che la Corte territoriale
abbia attribuito alla disposizione patrimoniale in favore di
Alberto Simonazzi carattere residuale rispetto a clausole non

che i due motivi sono infondati;
che ai fini della configurabilità di una scrittura privata
come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei
requisiti di forma individuati dall’art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità
nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del
proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un porlus logico rispetto alla
stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso
al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Il, 28
maggio 2012, n. 8490);
che – tanto premesso – nella specie la Corte d’appello, nel
confermare la pronuncia del primo giudice, ha ritenuto, con
logico e motivato apprezzamento, che la scheda testamentaria
di data 29 giugno 2001, sottoscritta da Giuseppina Simonazzi,
non contiene la manifestazione di una volontà definitiva
dell’autrice nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre

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completate e, per l’effetto, nulle;

attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo
successivo alla morte;
che, infatti, nessuna delle persone menzionate nella scheda
(la cugina Lucia Cortellazzi, la figlia Paola Maccacaro, la

tuita erede o legataria, e nessuna di esse è chiamata
nell’universalità dei beni o in una parte di essi, come è reso
palese dal fatto che accanto ai primi tre soggetti indicati vi
sono spazi in bianco riempiti soltanto da puntini di sospensione e al quarto soggetto sono lasciati, residualmente, i restanti averi, cioè quelli non assegnati (ma neppure indicati
nella scheda) ai primi tre soggetti;
che, pertanto, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la presenza dei puntini di sospensione accanto ai nominativi dei primi tre soggetti contenuti nella scheda testamentaria per cui è causa rende impossibile stabilire il bene o
la quota di eredità che la de cuius avrebbe inteso attribuire
a ciascuno di essi e che, proprio in ragione dell’assoluta indeterminatezza dell’oggetto delle disposizioni testamentarie,
la de cuius si è, in realtà, limitata a predisporre un progetto (una bozza o una minuta) del proprio testamento, privo di
quel carattere di compiutezza che deve caratterizzare le valide disposizioni testamentarie;
che il terzo motivo del ricorso principale (violazione
dell’art. 1362 cod. civ.) lamenta che la sentenza impugnata

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nipote Luisa Righetti, il nipote Alessandro Simonazzi) è isti-

abbia dichiarato nullo il testamento per indeterminatezza di
tre clausole su quattro, omettendo di convertirlo in un atto
unilaterale inter vivos

ad efficacia post mortem contenente

una manifestazione connessa a spirito di liberalità in favore

che il motivo è inammissibile, giacché muove da un presupposto – l’indeterminatezza non di tutte le clausole, ma di tre
su quattro – escluso dalla sentenza impugnata, la quale ha rilevato che anche con riferimento ad Alberto Simonazzi la volontà della testatrice non si era perfezionata;
che, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato;
che resta di conseguenza assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato di Luisa Righetti;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 2.200,
di cui euro 2.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

di persona certa;

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