Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26931 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13346-2019 proposto da:
BAY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– ricorrente –
contro
S.A., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO DONINZETTI 7, presso
lo studio dell’avvocato PASQUALE FRISINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO CAPPELLETTI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 4534/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Bay S.r.l., ha proposto un ricorso di revocazione – illustrato anche con memoria – avverso ordinanza della Terza Sezione Civile n. 4534/2019, che ha rigettato il ricorso ordinario presentato da Bay S.r.l.. Si difende con controricorso S.A..
Il ricorso di revocazione si fonda sull’avere la suddetta ordinanza affermato, a proposito del quarto motivo del ricorso ordinario di Bay S.r.l., che, “contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è stato chiesto di provare la mancata fruizione dell’azienda a causa di carenza di manutenzione straordinaria; si è chiesto, infatti, di provare solo l’avvenuta verificazione di alcuni inconvenienti (v. pag. 23 del ricorso), senza alcuno specifico riferimento alla dedotta mancata fruizione” (così si rinviene nella motivazione dell’ordinanza, a pagina 8; l’ivi menzionata fruizione – si rileva per completa chiarezza – riguarda un’azienda alberghiera).
In realtà, dalla lettura del passo censurato emerge ictu oculi l’insussistenza del travisamento che il ricorso lamenta. Si è dinanzi, invece, ad una mera interpretazione del contenuto delle prove testimoniali di cui era stata chiesta l’ammissione – come attesta il fatto che, a pagina 23 del ricorso stesso, sono riportati i capitoli di tali prove -; contenuto che, d’altronde, non esterna affatto una assoluta non fruibilità dell’azienda di cui si trattava nella causa sfociata nell’ordinanza qui in esame, bensì esterna proprio quello che afferma l’ordinanza.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – a controparte.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020