Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26931 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29226/2017 proposto da:

C.L. (ditta individuale), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa

dagli Avv.ti Donato Lucini, del Foro di Sondrio, e Carmine Di Zenzo,

del Foro di Roma, con domicilio eletto presso l’Avv. Carmine di

Zenzo, con studio in Roma in via Appennini n. 60;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 1958/07/2017, pronunciata il 9 marzo 2017 e depositata l’8 maggio

2017;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di conferma della sentenza n. 134/02/2016 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso due avvisi di accertamento del 18 maggio 2015, per IVA ed accise (prot. nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’A.D. accertò, in relazione al periodo marzo 2009-febbraio 2012, che la ditta individuale C.L. riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di Livigno, propri autoveicoli con quantità eccedente la franchigia che, invece, ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186, ex art. 107 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali. I detti autoveicoli erano stati difatti muniti (rispettivamente) di un serbatoio di portata maggiore rispetto a quella del serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto (sempre compatibile con i detti autoveicoli e difatti omologati).

Sicchè, l’Amministrazione emise e notificò (anche) al contribuente avvisi di accertamento (prot. nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)) per maggiori accise ed IVA all’importazione (oltre sanzioni ed interessi), per l’accertata violazione del relativo regime comunitario della franchigia doganale.

3. Il contribuente impugnò l’avviso in oggetto e la CTP sostanzialmente rigettò il ricorso con statuizione confermata in secondo grado.

4. La CTR, in particolare, quanto all’applicabilità della disciplina delle franchigie dai dazi all’importazione, di cui al Reg. (CE) n. 1186 del 2009, titolo II, ritenne non rientrante quello in oggetto nel novero dei “serbatoi normali” il cui carburante è ammesso in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi del detto regolamento, ex art. 107, par. 1 e 2, lett. c., in quanto non montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato. Pur compatibili con gli autoveicoli in oggetto (omologabili ed omologati) i detti serbatoi, difatti, erano stato apposti, su richiesta dell’acquirente, in luogo di quelli (di minore portata) che sarebbero stati altrimenti apposti dal costruttore in quanto rientranti tra i serbatoi montati su tutti i veicoli dello stesso tipo di quello considerato.

La Commissione regionale, in definitiva, ritenne la disposizione in esame di stretta interpretazione, in quanto agevolazione inerente franchigie doganali (nella specie all’importazione), conformemente alla sua formulazione, non potendo quindi essere interpretata in contrasto con il suo tenore letterale per il quale rientra nella nozione di “serbatoi normali” quello montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

In particolare il Giudice di secondo grado argomentò anche da Corte giust., 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, pronunciatasi in via pregiudiziale in merito al Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, l’antecedente art. 112, sostanzialmente riprodotto, per quanto qui rileva, dal Reg. n. 1186 del 2009, successivo art. 107. La Commissione non ritenne altresì di poter giungere ad una diversa interpretazione in considerazione di Corte giust. 26 marzo 2013, C-152/13, Holger Forstmann Transport, in quanto pronunciatasi, in via pregiudiziale, in merito alla diversa direttiva 2003/96/CE del consiglio, del 27 ottobre 2003, art. 24, ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Il Giudice d’Appello escluse altresì la sussistenza del “legittimo affidamento” di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10. Trattavasi difatti di controlli sui transiti effettuati, ai fini di risalire ai “serbatoi normali”, anche mediante richiesta alle case costruttrici dei veicoli delle schede tecniche, con menzione della capacità dei serbatoi originari, mancando sui documenti di circolazione i dati opportuni per risalirvi. Fu altresì argomentato dall’insussistenza di un comportamento attivo dell’Amministrazione, tale da far sorgere fondate aspettative sull’applicazione della franchigia, e dall’essere soggetti svolgenti attività professionale, tenuti dunque alla relativa diligenza anche con riferimento alla conoscenza ed applicazione della relativa normativa.

5. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e sostenuto da memoria, e l’A.D. si difende con controricorso (in quanto notificato solo il 6 febbraio 2018 con riferimento al termine ultimo scadente il 15 gennaio 2018).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186, art. 107 (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali).

In sostanza si ritiene che il riferimento ai “serbatoi normali” di cui al cit. art. 107 (anche in ragione dell’utilizzo del plurale) dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere tali anche quelli montati su richiesta dell’acquirente (in ipotesi, anche in sede di prima immatricolazione), ancorchè di portata maggiore rispetto a quella del diverso serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto in quanto rientrante tra quelli fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato (in particolare si argomenta anche da Corte giust. 26 marzo 2013, C-152/13, Holger Forstmann Transport e da Corte giust. 19 luglio 2012, C-250/11).

2.1. Il motivo è infondato.

Il Reg. n. 1186 del 2009, art. 107, p. 1, lett. a), prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”. Prosegue, il successivo p. 2, lett. c), chiarendo che si intende “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”.

2.1.2. Orbene, quanto all’interpretazione di tali norme e, particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988 (di cui il Reg. CE n. 1186 del 2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione).

Essa fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono.

… Quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)..da formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988…è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

Non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi, che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit., con conseguente (a) correttezza della decisione assunta dalla C.T.R. ed (b) irrilevanza – per essersi la C.G.U.E. già pronunziata sul punto – del chiesto rinvio pregiudiziale.

Non è altresì pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dal ricorrente incidentale, alla successiva sentenza di Corte giust., 10.9.2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte.

Con la detta statuizione, in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), art. 24, par. 2, primo trattino, ha chiarito che il riferimento deve essere interpretato nel senso di non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi).

I detti principini, ed in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi, non sono applicabili al diverso campo dei dazi doganali. “… Tale conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 di Corte giust., Holger Forstmann Transporte – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt…Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale la direttiva 2003/96, art. 24, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azeen, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

2.2. Ne consegue il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale in applicazione del seguente principio di diritto, enunciato ex art. 384 c.p.c., comma 1.

“In tema di regime comunitario delle franchigie doganali, il riferimento ai “serbatoi normali” di cui al Reg. (CE) n. 1186 del 2009 del Consiglio, art. 107, par. 2, lett. c), in relazione al primo trattino, deve essere interpretato restrittivamente, conformemente alla sua formulazione e non in contrasto con il tenore letterale, in ragione delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le Amministrazioni doganali nazionali; ne consegue che devono intendersi “normali” i “serbatoi” (quindi, in ipotesi, anche più di uno) fissati in modo stabile dal costruttore e su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato con esclusione quindi di quelli, diversi, apposti, anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell’acquirente ancorchè in sede di prima immatricolazione, compatibili con il veicolo, omologabili e finanche concretamente omologati”.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’assunta “mancata comparazione del/i serbatoi/i oggetto di verifica con i “serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo del veicolo considerato””.

3.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Esso, in particolare, non è in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, (applicabile nella specie) ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all’impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali (per l’applicabilità della modifica di cui innanzi anche all’impugnazione delle sentenza emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).

Il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite l’art. 360 c.p.c., comma 1, il nuovo n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01).

Quanto innanzi evidenzia l’inammissibilità della doglianza non trattandosi, l’assunta mancata comparazione, di un fatto storico bensì criterio valutativo, oltre che in ragione della mancata evidenziazione in ricorso che si sia trattato effettivamente di circostanza oggetto di discussione tra le parti.

Pur volendo interpretare il motivo di ricorso (anche) nel senso di un riferimento più ampio all’accertamento del fatto storico che si sia trattato di serbatoi diversi da quelli invece da considerarsi “normali” ai sensi del cit. art. 107 (da interpretarsi nei termini di cui ai precedenti punti), la doglianza si rileva comunque inammissibile. Ancora una volta, dal ricorso oltre che dallo stesso testo della sentenza impugnata non emerge che il detto fatto sia stato oggetto di discussione oltre che controverso tra le parti, emergendo invece una-differente chiave interpretativa dell’art. 107 da parte del contribuente rispetto a quella dell’Amministrazione (invece condivisa dai Giudici di merito).

Peraltro, trattandosi di ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (applicabile nella specie, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), il ricorrente in cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal cit. art. 5) avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, per dimostrarne la diversità (ex plurimis: Cass. sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. sez. 2, 10/03/2014, n. 5528, Rv. 630359-01; per l’applicabilità dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, anche ai ricorsi avverso le sentenze delle CTR, si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).

4. I motivi nn. 3, 4 e 5 meritano trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Con essi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono: (motivo n. 3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost. nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10 (Statuto del contribuente)”; (motivo n. 4) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5” nonchè (motivo n. 5) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6″.

Ci si duole, in sostanza: (motivo n. 3) della mancata applicazione del cit. art. 10 con riferimento ai richiesti interessi, in ragione dell’affidamento del contribuente, circa la correttezza del suo operato, ingenerato dalla mancanza di rilievi da parte dell’A.D. per l’intera durata del periodo contestato (2009/2012); (motivo n. 5) dell’omessa considerazione del principio di colpevolezza, governante anche I sanzioni amministrative per violazioni tributarie e (motivo n. 6) della mancata applicazione dell'”esimente dell’incertezza oggettiva della norma” (cioè dell’interpretazione dei riferimento ai serbatoi normali di cui al più volte cit. art. 107).

4.1. I motivi in esame, oltre che inammissibili sostanziandosi in un tentativo di sostituzione a quelle del Giudice di merito delle proprie valutazioni in fatto (oltre che per la novità della questione di cui al motivo n. 5), sono infondati, in ragione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dai quali non vi sono motivi per discostarsi.

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 18.5.2016, n. 10195, Rv. 639903-01).

Qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dal Reg. CEE n. 1697 del 1979 del Consiglio, del 24 luglio 1979, art. 5, n. 2 e dal Reg. CEE n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, art. 220, par. 2, lett. b), norme che precludono all’Amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana. Sempre che, però, il comportamento dell’Autorità non sia stato – come nella specie meramente passivo ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., Sez. 5, 18.6.2010, n. 14812, Rv. 613672-01).

La L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, esclude l’irrogazione delle sanzioni e la debenza degli interessi qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, me è pur vero che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva (siccome conseguente ad un’omessa dichiarazione in dogana), del contribuente” (Cass., Sez. 5, 1.6.2012, n. 8825, in motivazione, p. 5.2, ult. cpv.).

Nella specie il Giudice d’Appello ha escluso la sussistenza del “legittimo affidamento” trattandosi di controlli sui transiti effettuati, ai fini di risalire ai “serbatoi normali”, anche mediante richiesta alle case costruttrici dei veicoli delle schede tecniche, con menzione della capacità dei serbatoi originari, mancando sui documenti di circolazione i dati opportuni per risalirvi. La CTR ha altresì argomentato dall’insussistenza di un comportamento attivo dell’Amministrazione, tale da far sorgere fondate aspettative sull’applicazione della franchigia, e dall’essere i soggetti svolgenti attività professionale, tenuti dunque alla relativa diligenza anche con riferimento alla conoscenza ed applicazione della relativa normativa. Trattasi, peraltro di disposizione già oggetto di interpretazione restrittiva fornita da Corte giust. 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, in merito alla portata del riferimento ai “serbatoi normali” (ancorchè circa il previgente Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, art. 112).

La Commissione regionale ha quindi fatto buon governo dei principi innanzi evidenziati ed ha considerato, con valutazioni di merito, la condotta contestata alla stregua della diligenza esigibile in relazione alla natura professionale dell’attività esercitata, peraltro in un contesto normativo privo di incertezza oggettiva e già oggetto di lettura restrittiva da parte della Corte di Giustizia.

5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, nulla sulle spese in forza della tardività del controricorso.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) per il versamento, da parte del ricorrente incidentale (il contribuente), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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