Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26930 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12021-2019 proposto da:

T.D., in proprio e nella qualità di titolare della ditta

individuale La Via Lattea, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALARICO MARIANI MARINI;

– ricorrente –

contro

S.M., SE.MA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AREZZO 49, presso lo studio dell’avvocato RENATO

CHIARANTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

LA PERLA BIANCA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 4 maggio 2017 il Tribunale di Terni, pronunciando su una causa avviata da T.D., titolare di ditta individuale denominata La Via Lattea, avverso La Perla Bianca S.r.l., Se.Ma. e S.M., dichiarava risolto il contratto stipulato il 6 agosto 2014 con cui La Perla Bianca aveva concesso in affitto all’attrice un ramo d’azienda posto in locali di proprietà dei S. – risoluzione dichiarata per inadempimento di La Perla Bianca -, e rigettava sia la domanda riconvenzionale di La Perla Bianca per il pagamento dei canoni d’affitto, sia l’attorea domanda di risarcimento di danni.

La T. proponeva appello, cui controparte resisteva.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 14 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e condannava La Perla Bianca a risarcire all’appellante i danni subiti nella misura di Euro 25.000.

La T. ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si sono difesi con controricorso i S..

Il ricorso si articola in tre motivi: il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36, nonchè dell’art. 2558 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; il terzo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Tutti i motivi, pur tentando variamente di schermarsi con i riferimenti normativi di cui alla rispettiva rubrica, in realtà sono ictu oculi direttamente fattuali, mirando ad una ricostruzione alternativa dell’esito del compendio probatorio, e dunque perseguendo, in violazione dei limiti della giurisdizione di legittimità di questa Suprema Corte, un terzo grado di merito.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controparte.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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