Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2693 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2693 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 23228-2011 proposto da:
MANGIAVILLANO CARMELA MNGCML48B44G282B,
CASTRO LEOLUCA CSTLLC58D29G273A, AMODEI GIUSEPPE
MDAGPP57S23E055G,

DOLCEMASCOLO GIOVANNA

DLCGNN58L59G273I, GRAFFEO

IANNONE GIANLUIGI

GRFGLG58S02C286Z, GRECO
GRCGPP59C10A546S,
FCNPVV54C56A546Z,
TRRLNS57S16F158J,

FICANO
TERRANA
BADALAMENTI

GIUSEPPE
PROVVIDENZA
ALFONSO
GIACOMO

BDLGCM54B11I754J, RIZZO ROSA RZZRS054A48G273J, LA
TORRE ANGELO LTRNGL54M15F2060, PALAZZOLO
CATERINA MARIA RITA PLZCRN52D54C708E, LA MANTIA
FRANCESCO PAOLO LMNFNC57P19G273D, RODOLICO
VITO RDLVTI59S11G2730, CATANZARO PASQUALE
CTNPQL56H28G273C, MONTALTO FRANCESCO PAOLO

Data pubblicazione: 06/02/2014

CIMADOR

MNTFNC56S03G273F,

MARCELLO

CMDMCL56ML9G2731gi l ALIA GRAZIA LAIGRZ55A41G273G,
REALE MARIA RLEMRAG2M65G273X, FAVARA ANGELINA
TENERELLO

TMRLRT60P22G273T,

LOMBARDO

LMBTMS59R03L331Z,

STUPPIA

STPSVT59T15F065A,

SPARACINO

SPRGLI56M23G273U,

RAINERI
MINE()

RNRMCL57T18G273G,

DELISI

MINNDR53R09G273B,

ALBERTO
TOMMASO
SALVATORE
GIULIO
MARCELLO
ANDREA
TOMMASO

DLSTMS57M21G348F, PERRICONE MARTELLA
PRRMLL56A54M081G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO
SERGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTI MARIA
GABRIELLA, giusta procure a margine della prima e seconda pagina
del ricorso;
– ricorrenti –

Contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
MINISTERI DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO ,
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legir,
– controricorrenti nonchè contro
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

FVRNLN59B59G273P,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI CATANIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FIRENZE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA;
– intimati –

PALERMO dell’11/02/2011, depositata il 07/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Valenti Maria Gabriella difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Figlioli°, Ettore difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
nulla osserva.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Palermo n. 300 del 7.3.11:
«1. — Gianluigi Graffeo Iannone, Francesco P. Montalto, Francesco P.
La Mantia, Marcello Cimador, Alberto Tenerello, Salvatore Stuppia,
Grazia Alia, Giulio Sparacino, Alfonso Terrana, Andrea Mineo,
Tommaso Delisi, Giacomo Badalamenti, Rosa Rizzo, Provvidenza
Ficano, Mariella Perricone, Giovanna Dolcemascolo, Carmela
Mangiavillano, Leoluca Castro, Angelina Favara, Marcello Raineri,
Giuseppe Amodei, Pasquale Catanzaro, Angelo La Torre, Vito
Rodolico, Tommaso Lombardo, Maria Reale, Caterina M. R. Palazzolo
e Giuseppe Greco ricorrono per la cassazione della sentenza in
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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avverso la sentenza n. 300/2011 della CORTE D’APPELLO di

epigrafe indicata, con la quale, in conferma — sia pure con correzione
della motivazione — della pronuncia di primo grado, è stata rigettata la
domanda da loro dispiegata in uno ad altri nei confronti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministeri dell’Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica, della Salute e dell’Economia e Finanze,

pagamento della giusta remunerazione per il periodo di frequentazione
di scuole universitarie di specializzazione di medicina negli anni
compresi tra il 1982-83 ed il 1990-91, per inadempimento agli obblighi
derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
Resistono con controricorso gli intimati, tranne le Università degli
Studi di Firenze, Roma, Milano e Catania.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto all2
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi parzialmente
accolto, per quanto appresso indicato.
3. — I ricorrenti sviluppano cinque motivi: con un primo (ai sensi
dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.), essi censurano la conclusione
della corte territoriale sull’insussistenza di qualsiasi diritto dei sanitari
dall’inadempimento di una direttiva comunitaria non autoesecutiva e
sulla mancata disapplicazione dell’art. 11, co. 1, legge 370 del 1999,
così insistendo per l’affermazione del loro diritto a conseguire la
retribuzione per gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione
nel periodo tra il 1982 ed il 1991, nella misura prevista dalla richiamata
norma; con un secondo (ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360, co. 1, cod.
proc. civ.), essi lamentano non avere coerentemente applicato la corte
territoriale i principi in tema di integrazione in sede giurisdizionale dei
diritti comunque facenti capo ai cittadini di uno Stato membro per
l’inadempimento di questo agli obblighi previsti dalle direttive non
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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nonché di diverse Università, tra cui quella di Palermo, per il

autoesecutive; con un terzo (ai sensi del n. 3 dell’art. 360, co. 1, cod.
proc. civ.), essi censurano l’individuazione della decorrenza del termine
prescrizionale, operata dalla corte territoriale con riferimento alla data
di conseguimento del diploma di specializzazione, anziché quanto
meno da quella della sentenza Francovich della Corte di Giustizia delle

motivazionale), essi ritengono viziata la motivazione che individua la
possibilità di agire in giudizio in data anteriore al riconoscimento del
relativo diritto da parte della richiamata sentenza Francovich; con un
quinto (ai sensi dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.), essi,
in via gradata, individuano — alla stregua della sopravvenuta
giurisprudenza di questa Corte — il dies a quo della prescrizione nella
data di entrata in vigore della legge 370 del 1999 e cioè nel 27.10.99.
4. — Dal canto loro, i controricorrenti argomentano, sulla base di
pronunzie della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e di altra
del Consiglio di Stato, nonché di altre di questa Corte, per la
decorrenza della prescrizione dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
257 del 1991.
5. — È giurisprudenza di legittimità oramai consolidata che:
5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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Comunità Europee, cioè dal novembre 1991; con un quarto (di vizio

beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei

risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.99, data di entrata in vigore
del detto art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e
10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre
2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);
5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta
disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla
disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – se non altro
perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può
spiegare la sua efficacia esclusivamente rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1° gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850);
5.3. peraltro, la domanda dei ricorrenti nei confronti dell’Università
deve rilevarsi essere stata proposta nei confronti di un soggetto che
non è il titolare o il contitolare passivo della situazione giuridica fatta
valere (alle pronunce già richiamate, adde Cass. 11 novembre 2011, n.
23558) e, quindi, ricorre un’ipotesi nella quale, alla stregua del terzo
comma dell’art. 382 cod. proc. civ., la domanda non poteva essere
proposta; e tanto può essere rilevato in questa sede, nonostante sia
mancata sul punto ogni considerazione nei gradi di merito (e tanto per
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-6-

confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa

le amplissime e rigorosissime argomentazioni di Cass. 17 novembre
2011, n. 24087, alle quali per brevità può qui farsi integrale rinvio).
6. — In applicazione di tali principi:
6.1. sono parzialmente fondati il primo ed il quinto motivo di ricorso,
quanto alle domande nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

essendo state esclusa la sussistenza del diritto e ritenuta poi la
prescrizione decennale, che doveva decorrere dal 27.10.99, in relazione
ad una domanda proposta in data 5.3.01; così dovendo proporsi al
Collegio di accogliere in parte qua i detti motivi;
6.2. al contempo, se reputato necessario dal Collegio (e cioè in quanto
non assorbito dal rigetto già pronunciato), deve proporsi altresì di
cassare senza rinvio — per improponibilità della domanda, stando alla
richiamata Cass. 24087 del 2011 — il capo della sentenza della corte
territoriale che, rigettandola nel merito, ha implicitamente ritenuto la
sussistenza della loro passiva legittimazione, quanto alla domanda nei
confronti delle Università».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti
ha depositato memoria, ma i loro difensori hanno chiesto di essere
ascoltati in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
Del resto, l’accoglimento del ricorso quanto alle domande nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse dall’Università
discende dall’applicazione di principi viepiù consolidati nella
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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diverse dalle Università, assorbiti o rigettati gli altri: non correttamente

giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (e richiamate, tra le molte
altre successive: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499,
21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297,
23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569,

23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019,
24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813,
24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992,
25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972,
3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642,
6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074,
21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035,
22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876,
23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588,
1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580,
11941, 12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205,
16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033,
21136, 21367, 21368, 21832).
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto per quanto di ragione, ma soltanto nei confronti degli
originari convenuti diversi dalle Università degli Studi.
Mentre nei rapporti tra originari attori e queste ultime la domanda deve
senz’altro essere dichiarata improponibile, ma con compensazione
totale delle spese in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale nei gradi
di merito, quanto alle domande dispiegate nei confronti degli altri
originari convenuti la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla
medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, pure per le
spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2011 n. 23228 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-8-

23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730,

P. Q. M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il quinto motivo di
ricorso, assorbiti gli altri, quanto alle domande nei confronti degli
originari convenuti diversi dalle Università degli Studi; dichiara
improponibile la domanda degli odierni ricorrenti nei confronti delle

rapporti tra i primi e le seconde; cassa, nel resto, la gravata sentenza e
rinvia alla corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità, quanto alle domande nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse dall’Università.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 4 dicembre 2013.

Il Presidente

Università degli studi, compensando le spese dell’intero giudizio nei

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