Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26929 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26929 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 23248-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
SCARANO DOMENICA, VIGLIOTTI ALFONSINA, VIGLIOTTI FRANCESCO,
VIGLIOTTI MARIA, VIGLIOTTI ANGELO, VIGLIOTTI VINCENZA,
VIGLIOTTI GERARDO, nella qualità di eredi del Sig. Vigliotti Pietro, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 130, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/11/2013

ZAMMIT MARIA BEATRICE, rappresentati e difesi dall’avvocato DE ROSA
ANGELA giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrend avverso il decreto n. R.G. 6366/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4/10/2010, depositato il 14/07/2011;

Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato De Rosa Angela difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti
e chiede il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del I motivo del ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 14 luglio 2011, in accoglimento
del ricorso proposto da Scarano Domenica, Vigliotti Alfonsina, Vigliotti Vincenza,
Vigliotti Francesco, Vigliotti Maria, Vigliotti Angelo, Vigliotti Gerardo, in proprio e nella
qualità di eredi di Vigliotti Pietro, ha condannato il Ministero della Giustizia al
pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole
durata del processo subito al loro dante causa, della somma complessiva di euro 6000,00
in favore degli stessi, e della somma di euro 3000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti
in proprio, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all’effettivo
pagamento.
La Corte di merito ha rilevato che il giudizio presupposto era iniziato, con atto di
citazione di Pietro Vigliotti (poi deceduto il 10 agosto 2003) innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere 1’11 aprile 1991 ed era pendente, alla data del ricorso per equa
riparazione, innanzi alla Corte di cassazione, essendo proseguito, dopo la morte del
predetto Pietro Vigliotti, a seguito di riassunzione il 6 luglio 2004. La durata del processo
andava calcolata, dunque, ai fini del riconoscimento, pro quota, agli eredi dell’equo
indennizzo che sarebbe spettato al de cuius, fino alla morte dello stesso, e, quindi, in anni
12, da cui andavano decurtati sei mesi imputabili al comportamento processuale delle

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal

parti, con eccedenza rispetto al termine ragionevole di cinque anni. Il relativo danno
venne stimato in euro 6000,00. La Corte ritenne inoltre spettante a ciascuno degli eredi
iure proprio l’indennizzo per la eccessiva durata della fase del processo successiva alla
riassunzione, pari ad anni tre e mesi due, calcolati dal 6 luglio 2004 al 16 settembre 2009,
decurtati anni due di ragionevole durata del processo innanzi a questa Corte, e liquidò
detto indennizzo in euro 3000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

motivi. Resistono con controricorso Scarano Domenica, Vigliotti Alfonsina, Vigliotti
Vincenza, Vigliotti Francesco, Vigliotti Maria, Vigliotti Angelo, Vigliotti Gerardo, in
proprio e nella qualità di eredi di Pietro Vigliotti, che hanno anche depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, primo
comma, della legge n. 89 del 2001, e dell’art. 75 cod.proc.civ. La Corte di merito avrebbe
liquidato l’indennizzo agli attuali controricorrenti iure proprio senza considerare che, in
caso di decesso di una parte, si determina una cesura, con conseguente esclusione della
possibilità, in caso di costituzione degli eredi, di tenersi conto del periodo di durata
ragionevole riferibile al de cuius, dovendosi invece determinare ex novo il periodo di durata
ragionevole riferibile agli eredi.
La doglianza è fondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte — al quale il Collegio intende
aderire, non ravvisando ragioni per discostarsene — in tema di equa riparazione ai sensi
della legge n. 89 del 2001, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di
un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento
dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi
con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua
volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua
posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc.
civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di tre

nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria
a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi
dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi
modulabili in relazione al concreto danno subito, il quale presuppone la conoscenza del
processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass., sentt. n. 13803 del 2011, n.
23416 del 2009, ord. n. 1309 del 2011).

appello. Con riguardo ad essi, ai fini del calcolo del periodo di durata ragionevole del
processo, andava, dunque, considerata, alla stregua del richiamato principio, la durata
fisiologica del grado di appello e del giudizio di legittimità: sicchè, tenuto conto di essa, e
considerato che il giudizio di appello si era concluso con sentenza depositata in data 12
dicembre 2006, e che il ricorso per cassazione risaliva al 4 febbraio 2008, non residuava,
alla data di proposizione del ricorso ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 (14 febbraio
2008), un periodo in relazione al quale indennizzare gli attuali controricorrenti.
Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame della seconda e della terza
censura, sollevate in via subordinata.
Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Il
decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto, e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, elidendo
dalla condanna complessiva quella alla corresponsione in favore dei controricorrenti
dell’importo di euro 3000,00 ciascuno.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri. Cassa il decreto impugnato in parte qua
elidendo dalla statuizione la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione
dell’importo di euro 3000,00 in favore di ciascuno degli attuali controricorrenti.
Condanna il predetto Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi euro 585,00, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di
cassazione.

Nella specie, gli eredi di Pietro Vigliotti si erano costituiti nel corso del giudizio di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta — Sottosezione

Seconda, della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2013.

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