Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26928 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26928 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 3675-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende

832.
13

Data pubblicazione: 29/11/2013

unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro

– intimato avverso la sentenza n. 1430/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO
del 4.7.2011, depositata l’8/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 03675 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

TIRONE ANGELO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’ 8 luglio 2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
Giudice di Pace.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di Angelo Tirone,
intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto

in conseguenza del mancato rispetto, da parte dell’Enel, dell’art. 6, comma,
4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per
L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore della
possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di
informazione su di essa incombenti.
2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini
della presente decisione, con l’assunto che l’art. 6, comma, 4, cit. non
aveva avuto efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso
tale motivo, reputando che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art.
1339 c.c.
3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione
l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai
relativi atti notatili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e
di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso
di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia
elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481″,
3

pagare le spese postali per il pagamento delle bollette di energia elettrica,

assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6,
comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di
utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12,
lettera h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6
avrebbe riguardato materia estranea a tali concetti.

fatto decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse
essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del
1995, art. 2, comma 12, lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c. e sostiene che
l’art. 6, comma 4, non avrebbe comunque potuto integrare il contratto di
utenza in punto di modalità del pagamento delle bollette, perché la materia
delle spese del pagamento era regolata dall’art. 1196 c.c. e l’A.E.E.G. aveva
solo possibilità di incidere sulle tariffe dei contratti.
Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339
c.c.” e “omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il
profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque
efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando
l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione, perché
rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in
sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto,
l’inserimento non era stato possibile anche perché l’inosservanza della
delibera da parte dell’Enel era espressamente sanzionabile dall’Autorità ai
sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del 1995.
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e
controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4,
a porre un ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava
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Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un

determinato in che cosa dovesse consistere la modalità gratuita di
pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben
maggiori di quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non
merita riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle

2. I primi cinque motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6,
comma 4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del
contratto, possono essere considerati unitariamente e sono fondati, per
quanto di ragione, alla luce del precedente di cui alla decisione di questa
Corte, con la sentenza n. 17786 del 2011, su un ricorso dell’Enel
propositivo di motivi identici in una controversia di identico tenore.
Nella suddetta decisione si è affermato il seguente principio di diritto:

<> e
che <>.
3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello
scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e la sentenza è
cassata.
6

riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339

L’altro motivo, essendo basato sul presupposto che la nota delibera avesse
svolto efficacia integrativa, resta assorbiti.
4. Il Collegio reputa che non vi sia necessità di rinvio, potendo la causa
essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto
per ritenere che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la

della sentenza del Giudice di Pace, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo
subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione: è evidente che, se la delibera non ha integrato il contratto
per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può essere
insorto.
5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere,
possono essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella
giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma
della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si
liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito, accoglie l’appello
dell’Enel e rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alla ricorrente delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

domanda proposta dall’utente, in accoglimento dello stesso ed in riforma

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