Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26928 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11262-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2221/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.A. proponeva appello davanti alla Corte d’appello di Firenze avverso sentenza n. 68/2013 del Tribunale di Siena, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento di danno esistenziale e danno morale per dichiarazioni diffamatorie nei confronti di A.E. e della di lei figlia O.S. – quest’ultima era stata scolara dell’appellante, maestro, – che sarebbero state rese a un ispettore scolastico, e condannato l’appellante per lite temeraria.

Il giudice d’appello, reputando come il giudice di prime cure che le dichiarazioni in questione fossero prive di contenuto offensivo, ed escludendo ogni intento persecutorio, con sentenza del 28 settembre 2018 rigettava il gravame, condannando l’appellante a rifondere le spese all’appellata A..

Il F. ha proposto ricorso, da cui controparte non si è difesa.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con l’art. 595 c.p., per sostenere che in realtà venne commesso il reato di diffamazione ai danni dell’attuale ricorrente, visti gli esiti del compendio probatorio.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e contestuale mancata applicazione dell’art. 331 c.p.p., sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale non troverebbe riscontro nel materiale probatorio raccolto, e che ciò avrebbe condotto alla violazione dei principi di cui all’art. 115 c.p.c., anche sotto questo profilo ulteriormente argomentando in base appunto al compendio probatorio.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 184,244 e 245 c.p.c..

L’attuale ricorrente avrebbe chiesto al giudice di prime cure l’ammissione di prova testimoniale, che il giudice non avrebbe invece ammesso. A sua volta la corte territoriale avrebbe poi negata detta prova, condividendo con il Tribunale la sussistenza di un asserito “tenore generico, valutativo e inconferente dei capitoli”. Il motivo quindi si spende a confutare il contenuto dei capitoli come qualificato dalla corte territoriale e a illustrare l’incidenza che essi avrebbero assunto sul complessivo compendio probatorio.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, avendo la “fase di merito” della causa “ignorato… la premessa storica” della “triste vicenda” in cui l’attuale ricorrente sarebbe stata la parte lesa, onde condannarlo applicando l’art. 96 c.p.c., comma 3, ne avrebbe “invertito la posizione”; e a ciò poi si aggiungerebbe che la controparte non avrebbe provato di aver subito alcun danno.

Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche in connessione con la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.p..

I giudici di merito avrebbero “omesso di valutare la situazione storico personale del ricorrente e conseguentemente… omesso di accertare la verità unica e reale che sottende a questa triste vicenda”. Il motivo si sviluppa successivamente in ulteriori argomentazioni relative ai fatti che sarebbero accaduti, per sostenere poi che la verità avrebbe obbligato i giudici di merito a rimettere gli atti al PM ai sensi dell’art. 331 c.p.p., in quanto sarebbe stato commesso nei suoi confronti il reato di calunnia. L’accertamento della verità invece sarebbe stato negato, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost..

Il primo, il secondo e il terzo motivo, come emerge ictu ocull dalla illustrazione del loro contenuto appena fornita, risultano tutti diretti ad ottenere una valutazione alternativa dei fatti, argomentando sul contenuto del compendio probatorio per sostenere che il ricorrente sarebbe stato vittima di un reato, di diffamazione o di calunnia. Incorrono pertanto in evidente inammissibilità, in quanto perseguono un terzo grado di merito travalicando i limiti di legittimità della giurisdizione di questa Suprema Corte.

Il quarto motivo è privo di fondatezza: non risulta che l’attuale ricorrente sia stato condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, essendo stato invece condannato per lite temeraria: e su tale condanna, comunque, il giudice d’appello offre un’adeguata motivazione.

Infine il quinto motivo, anche questo con assoluta evidenza, ritorna direttamente alla prospettazione di una valutazione fattuale alternativa, patendo conseguentemente inammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che controparte non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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