Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26928 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.23/12/2016), n. 26928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11717-2014 proposto da:
D.S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato BIANCA
MARIA CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
CARACUTA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AJACCIO, 14 C/0 STUDIO LEGALE qUEIROLO, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PIZZELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURO DE PASCALIS, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 14/02/2014 r.g.n. 635/2013;
udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del
06/1fl/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lecce C.O. impugnava il licenziamento orale intimatogli da D.S.C. chiedendo accertarsene la inefficacia; la domanda veniva accolta dal giudice del Lavoro (sentenza nr. 11854/2012).
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 3.2.2014-14.2.2014 (nr. 303/2014), rigettava l’appello del D.S..
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.S.C., articolando un unico motivo.
Ha resistito con controricorso C.O..
In data 4.10.2016 le parti hanno depositato dichiarazione congiunta di rinunzia agli atti del giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).
A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Stante la ritualità dell’atto di rinunzia e la accettazione espressa dalla parte controricorrente deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016