Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26928 del 22/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19900/2012 proposto da:
C.P. (C.F.: (OMISSIS)), assistito e difeso dagli Avv.
Roberto Pellegrino, Stefano Pellegrino e Rocco Pellegrino, con
domicilio eletto presso l’Avv. Natalia Paoletti, con studio in Roma
in via Tortolini n. 34;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – Dir. Prov. I Uff. Controlli di Napoli, in
persona del Direttore pro tempore;
– intimata resistente –
e
EQUITALIA SUD s.p.a. (subentrata ad Equitalia Polis s.p.a.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Vincenzo Polisi, con domicilio eletto presso l’Avv.
Roberto Diddoro, con studio in Roma, via Premuda n. 1/A;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 33/33/2012, pronunciata il 31 gennaio 2012 e depositata
11 marzo 2012;
udita la relazione svolta nell’Adunanza camerale del 29 maggio 2019
dal Consigliere Fabio Antezza.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 648/40/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento IVA, IRPEF ed IRAP del 2008 ed in relazione all’esercizio 2003 (n. (OMISSIS)).
Solo EQUITALIA SUD s.p.a. si difende con controricorso ed il contribuente deposita memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 60; degli artt. 115 e 140 c.p.c.; della L. n. 212 del 2000, art. 5”.
Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione degli artt. 13 – 138 – 139 – 140 c.p.c. del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 – D.Lgs. n. 196 del 2003”.
Il ricorrente deposita però memoria con la quali allega documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) e sostanzialmente chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere previa rinuncia al ricorso.
Il contribuente deposita altresì la relativa documentazione, anche inerente l’avvenuta notificazione della stessa e della memoria alle controparti che, sul punto, nulla deducono.
2. In forza della detta dichiarazione e dell’allegata documentazione anche circa l’intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
In presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.
In entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
3. Ne consegue la compensazione delle spese del presente giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, per la quale non devono essere regolate le spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
PQM
dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019