Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26927 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8490-2019 proposto da:

DUEONDE SAS D.P.R., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA D’AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2024/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Dueonde s.a.s. proponeva ricorso al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 31, perchè G.R. fosse condannata “al ripristino del contratto di locazione” commerciale del 30 maggio 2000 e al ristoro delle spese di trasloco e di altri oneri, per avere ella negato la rinnovazione del contratto dopo la prima scadenza allo scopo di svolgere nell’immobile un’attività di parcheggio, che poi non aveva espletata.

La convenuta si costituiva resistendo e proponendo domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, con sentenza n. 130/2015 rigettava ogni domanda.

La società proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Bari rigettava il gravame con sentenza del 7 gennaio 2019.

La società ha proposto ricorso, da cui l’intimata non si difende. Il ricorso si basa su due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6: la sentenza impugnata offrirebbe una motivazione contraddittoria, carente e/o apparente in ordine all’interpretazione della volontà delle parti, espressa in un verbale di conciliazione giudiziale, ritenuta dal giudice novativa rispetto all’originario contratto di locazione.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, dell’art. 1364 c.c., e della L. n. 392 del 1978, art. 31, in ordine alla individuazione della volontà dei contraenti nel verbale di conciliazione giudiziale di cui al motivo precedente.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto ictu oculi la motivazione sussiste e non è priva dei canoni costituzionalmente necessari ad integrarla. La censura deve pertanto essere rigettata.

Il secondo motivo, che pur tenta di schermare la sua effettiva sostanza mediante il riferimento alle norme di cui in rubrica, in realtà è meramente e direttamente fattuale, prospettando la manifestazione di una volontà delle parti diversa rispetto a quella che il giudice ha tratto nella ricostruzione della vicenda. In effetti, riguardo a questo motivo la ricorrente si è avvalsa del ricorso per cassazione in modo non conforme al paradigma normativo, mirando ad ottenere un terzo grado di merito dal giudice di legittimità: il che rende il motivo del tutto inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimata non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA