Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26926 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5431-2019 proposto da:

COMAUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO ARCESE;

– ricorrente –

AUTOTRASPORTI ATM SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CARLO MAIO, ROCCO NOVIELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMAUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO ARCESE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4384/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

AMT Autotrasporti S.r.l. proponeva appello avverso sentenza n. 439/2013 del Tribunale di Frosinone, che aveva accolto nei suoi confronti domanda di Comanto S.p.A., condannandola quindi a pagarle un’indennità di occupazione di un piazzale; l’appellata si costituiva resistendo.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2018, accoglieva il gravame, rigettando ogni domanda della Comanto.

Quest’ultima ha proposto ricorso principale; controparte si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso principale si basa su un unico motivo, denunciante omesso esame di fatti decisivi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lungi dal corrispondere al paradigma della norma invocata nella rubrica, il ricorso consiste però nella prospettazione di una valutazione dei fatti alternativa rispetto a quella adottata nella impugnata sentenza, così da perseguire, inammissibilmente, mediante un utilizzo non consono del ricorso per cassazione, un terzo grado di merito.

Il ricorso principale risulta dunque inammissibile.

2. Il ricorso incidentale denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dalla ricorrente alla controparte per eseguire la prima sentenza, domanda, quest’ultima, che era stata proposta in via riconvenzionale proposta dall’attuale ricorrente nell’atto d’appello, e in ordine alla quale il ricorso incidentale chiede altresì la decisione nel merito.

Il ricorso incidentale appare manifestamente fondato, tenuta in conto la consolidata giurisprudenza che al riguardo è stata sviluppata da questa Suprema Corte.

Da ultimo, invero, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6 – 3, ord. 21 novembre 2019 n. 30495 chiaramente insegna: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (sulla stessa linea, tra le pronunce meno risalenti, si rinvengono Cass. sez. L, ord. 30 gennaio 2018 n. 2292, Cass. sez. 3, 26 gennaio 2016 n. 1324, Cass. sez. 3, 8 luglio 2010 n. 16152, Cass. sez. 2, 24 maggio 2010 n. 12622, Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10124, Cass. sez. 1, 16 maggio 2006 n. 11491 e Cass. sez. L, 10 marzo 2004 n. 4922).

Il ricorso, non emergendo effettivamente dal contenuto della sentenza impugnata alcuna pronuncia relativa alla domanda in questione, deve pertanto essere accolto e, sussistendo i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve quindi condannare la ricorrente principale a restituire a controparte la somma di Euro 17.750 corrisposta per eseguire la sentenza di primo grado, unitamente ad interessi legali dalla proposizione della relativa domanda al saldo.

Quanto alle spese, non emergono ragioni per non confermare quelle liquidate dal giudice d’appello per il suo grado di giudizio, dovendosi invece condannare la ricorrente principale a rifondere le spese del presente grado alla controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Accogliendo il ricorso incidentale e in relazione ad esso decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale a corrispondere a controparte la somma di Euro 17.750 oltre interessi legali dalla relativa domanda al saldo.

Conferma le spese del secondo grado come stabilite dal giudice d’appello.

Condanna la ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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