Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26925 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26925
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3396-2019 proposto da:
B.A., S.A.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell’avvocato
ANNAMARIA MONTILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO
CARLINO;
– ricorrente –
contro
S.V., S.F., O.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 630/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
II Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con sentenza del 28 maggio 2013 accoglieva la domanda, proposta da S.D. – deceduto nelle more e a cui erano processualmente subentrati gli eredi S.F. e S.V. (figli del de cuius) -, di condannare i coniugi S.A.M. (anch’ella figlia di S.D.) e B.A. a rilasciare un immobile ad uso abitativo che avrebbero detenuto in comodato precario; rigettava domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti; in parziale accoglimento di una domanda riconvenzionale subordinata, condannava infine S.F. e S.V. a pagare ai convenuti la somma di Euro 2321,85 per migliorie effettuate all’immobile.
S.A.M. e B.A. proponevano appello, cui resistevano S.F. e S.V..
La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame con sentenza del 13 giugno 2018.
S.A.M. e B.A. hanno proposto ricorso, da cui le controparti non si sono difese.
Il ricorso contiene un unico motivo, denunciante omesso esame di risultanze istruttorie testimoniali, facendo riferimento alla deposizione testimoniale di tale F.S.. Si attribuisce inoltre ai giudici di merito di non avere tenuto in conto le dichiarazioni degli stessi convenuti rese in sede di interrogatorio formale.
In realtà, si è dinanzi alla proposizione di censure direttamente fattuali, finalizzate ad una diversa ricostruzione dell’esito del compendio probatorio rispetto a quella adottata dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso per cassazione viene – in ammissibilmente – utilizzato per perseguire, appunto, un terzo grado di merito.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020