Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26924 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 26/11/2020), n.26924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3149-2019 proposto da:

GFG DI P.G. & C. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO VALLESI;

– ricorrente –

contro

ITAS – ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI – SOCIETA’

MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DIEGO DAPELO;

– controricorrente –

e contro

OTS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GREGORIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO FORMICA;

– controricorrente –

contro

CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO, 18, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURENTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA ERCOLANI;

– controricorrente –

contro

ABATI ASFALTI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2346/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 28/2012, accoglieva la domanda, proposta da GFG di P.F. & C. s.n.c., di condannare OTS S.p.A. al risarcimento all’attrice dei danni riguardanti due immobili ad uso non abitativo alla convenuta locati, danni causati da un incendio, di cui il Tribunale con detta sentenza riteneva responsabile la convenuta quale conduttrice, ai sensi dell’art. 1588 c.c..

Proponeva appello principale ACF European Group Ltd, compagnia assicuratrice di OTS S.p.A., la quale proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente entrambi i gravami, rigettando le domande di GFG s.n.c., nelle more divenuta GFG S.r.l., e condannandola a restituire a OTS S.p.A. quanto essa aveva già pagato in esecuzione della prima sentenza, per il resto confermando la pronuncia di primo grado.

GFG S.r.l. ha proposto ricorso, da cui si difende la compagnia assicuratrice, Itas -Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni con controricorso, illustrato pure con memoria.

Il ricorso si ripartisce in due motivi.

Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1588 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto “potersi individuare positivamente la causa dell’incendio da cui sono derivati i danni”, reputando sussistente la prova liberatoria ai sensi dell’art. 1588 c.c., per superare la presunzione di colpa del conduttore.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento ancora all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1588,1587 e 1218 c.c..

La stessa ricorrente qualifica la seconda censura come “motivo strettamente connesso al primo e da valutarsi congiuntamente”.

Il primo motivo adduce questioni in realtà fattuali, propugnando una valutazione alternativa del compendio probatorio che ictu oculi ne costituisce l’effettivo contenuto, il quale non è riconducibile invece alla questione in jure apparentemente riferita all’art. 1588 c.c..

Evidente è pertanto l’inammissibilità in cui il motivo incorre.

Anche il secondo motivo quindi cade a sua volta nell’inammissibilità, per quanto riconosce in ordine alla stretta connessione la stessa ricorrente; esso comunque, in realtà, contiene a sua volta argomenti fattuali.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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