Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26924 del 23/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23476-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SOCIALE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.F., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 7338/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/9/2013, depositata il 05/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex arti. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:”La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda con la quale D.M.F., + ALTRI OMESSI

Avverso tale sentenza propone ricorso l’I.N.P.S., deducendo la violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al mancato rilievo della decadenza rispetto alla domanda presentata all’I.N.P.S. in data 17/11/2001.

I lavoratori sono rimasti intimati (la notifica è stata effettuata sia presso la Corte di appello di Roma sia presso l’avv. Vincenzo Trotta con studio in via delle Botteghelle, 90 San Giorgio a Cremano, Napoli).

Il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in plurime decisione nelle quali è stato specificamente affrontato il problema dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. 30 maggio 2012, n. 8650, id. Cass. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4484). E’ stato, così, sancito il principio che la suddetta decadenza dall’azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poichè ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico. E’ stato, al riguardo, così precisato: “E’, opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)” ed anche chiarito che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relativa alla costituzione della posizione contributiva del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia”. A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. n. 257 del 1992 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all’I.N.A.I.L., il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326. Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass., Sez. Un., 5 agosto 1994, n. 7269 -) che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all’amministrazione un spatium deliberandi di 120 giorni. La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.pc.., (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153). In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’istituto la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).

La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha ritenuto, poi, che in caso di domanda giudiziale intesa ad ottenere il beneficio contributivo della rivalutazione per esposizione all’amianto non possa trovare applicazione la disciplina della decadenza c.d. mobile (o per ciascun rateo), atteso che in tale tipo di controversia non si tratta di rivalutare l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari calcolare la pensione originaria (cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052, Cass. 19 aprile 2011, n. 8926; 24 aprile 2012, n. 6382). I suddetti benefici aggiuntivi, richiesti in via amministrativa, vanno così rivendicati giudizialmente entro un termine del tutto ragionevole e, qualora ciò non avvenga per fatto addebitabile all’interessato, quest’ultimo così agendo non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all’art. 38 Cost. – si vedano anche Cass. 3 luglio 2012, n. 11094 secondo cui: “la soggezione del relativo diritto alla decadenza dall’azione giudiziaria comporta unicamente la non applicazione del più favorevole sistema di calcolo delle contribuzione versata nel periodo di esposizione all’amianto e non certo la perdita del diritto alla pensione che, solo, dovrà essere calcolata in base all’anzianità contributiva maturata secondo gli ordinari criteri”, nonchè le successive Cass. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. 28 maggio 2013, n. 13265; 10 gennaio 2014, n. 436; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1028; 17 gennaio 2014, nn. 950, 951 e 952; 2 aprile 2014, n. 7728; 31 luglio 2014, n. 17500; Cass. 13 agosto 2014, n. 17941; Cass. 22 settembre 2014 n. 19876; Cass. 4 febbraio 2015, n. 1999).Tanto premesso, si evince dalla stessa sentenza impugnata che le istanze amministrative all’I.N.P.S. erano state presentate in data 17/11/2001 e che avverso il silenzio dell’ente non era stato proposto alcun ricorso amministrativo. Orbene, alla stregua di tali dati temporali di riferimento, ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 18528 del 2011, n. 6331 del 2014), la decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 284 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravami sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato – nella specie non verificatosi – deve convenirsi con l’I.N.P.S. in ordine al fatto che le domande giudiziale sono inammissibili essendo state proposte decorso il termine di tre anni e trecento giorni di cui all’art. 47 D.P.R. cit. (ricorso giudiziario depositato il 13/4/2006).

Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di inammissibilità delle originarie domande”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5 per la definizione camerate del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la declaratoria di inammissibilità delle originarie domande.

5 – Il diverso esito dei giudizi di merito rispetto al presente di legittimità ed il consolidarsi solo in epoca recente dell’orientamento che qui si conferma costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità delle originarie domande; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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