Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26924 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. I, 14/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 14/12/2011), n.26924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.R. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. D’AVINO Arcangelo

ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Alberto D’Auria in

Roma, Via Calcutta n. 45;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 6504/08 VG

depositato l’11 novembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, proposta il 12 novembre 2008 dal sig. E.R. in relazione all’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di spettanze retributive iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale il 20 giugno 1995 e conclusosi con sentenza del 16 gennaio 2009, ha dichiarato coperto da prescrizione decennale il diritto del ricorrente alla riparazione del danno non patrimoniale per il periodo anteriore al 12 novembre 1998 ed ha liquidato, per il periodo successivo, un indennizzo di complessivi Euro 8.134,00, considerato che il processo riguardava aspetti secondari del trattamento retributivo e che si trattava di una vertenza collettiva, quindi con minori spese e conseguenti preoccupazioni.

Il sig. E. ha proposto ricorso per cassazione, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In Camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione di prescrizione parziale, deducendo l’incompatibilità della prescrizione con la decadenza prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta lo scostamento dagli standard della Corte europea dei diritti dell’uomo che suole riconoscere un indennizzo del danno non patrimoniale non inferiore a 1.000,00/1.500,00 Euro annui;

scostamento non giustificabile in base alle ragioni indicate dalla Corte d’appello.

3. – I due motivi vanno esaminati congiuntamente essendo connessi.

Va osservato che la Corte europea dei diritti dell’uomo in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010).

In base a tali nuovi standard, per un processo davanti al giudice amministrativo durato, come quello di cui qui si discute, circa 13 anni e mezzo (dal 20 giugno 1995 al 16 gennaio 2009) si sarebbero potuti liquidare, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, anche soli 6.500,00/7.000,00 Euro complessivamente: dunque una somma inferiore a quella in concreto riconosciuta dalla Corte d’appello.

La censura di violazione di legge dedotta con il secondo motivo è pertanto infondata e quella dedotta con il primo è priva di interesse (nel calcolo di cui sopra è infatti compreso anche il periodo che invece la Corte d’appello ha escluso per effetto della ritenuta prescrizione, la cui negazione, dunque, non comporterebbe un aumento della somma complessiva da liquidare in favore del ricorrente).

4. – Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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