Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26923 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14484-2019 proposto da:

C.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7031/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.M. e altri medici convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione, della salute, e dell’economia, esponendo di aver frequentato, quali laureati in medicina, iniziando prima dell’anno accademico 2006-2007, alcuni corsi di specializzazione ricevendo la borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6: ciò posto, chiedevano il riconoscimento, per differenza, dei medesimi emolumenti stabiliti, infine con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39, essendovi stata tardiva applicazione dell'”acquis communautaire”, in specie dalla Dir. 82/76/CEE alla Dir. 93/16/CEE;

domandavano inoltre: il riconoscimento dei benefici conseguenti a titolo di carriera, quello dei benefici contributivi, e, altresì, il risarcimento del danno per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme ricevute, quali originariamente previste e non attuate;

il Tribunale rigettava le domande con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, l’incremento della remunerazione stabilito nel 1999, con decorrenza dal 2006-2007, era stato oggetto di legittima discrezionalità legislativa;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori formulando due motivi, corredati da memoria;

resistono con controricorso le amministrazioni intimate.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione del Trattato CEE, artt. 5 e 189, della Dir. 75/362/CEE, della Dir. 75/363/CEE, della Dir. 82/76/CEE, della Dir. 1993/16/CEE, della Dir. 2005/36/CE, dell’ art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, della L. n. 266 del 2005, art. 1, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso Stato avrebbe ammesso implicitamente l’inadeguatezza della remunerazione erogata a titolo di borsa di studio, in specie in quanto oggetto di blocco rispetto a ogni pur originariamente previsto incremento;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del Trattato CEE, artt. 5 e 189, della Dir. 75/362/CEE, della Dir. 75/363/CEE, della Dir. 82/76/CEE, della Dir. 1993/16/CEE, della Dir. 2005/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, della L. n. 266 del 2005, art. 1, della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, della L. n. 488 del 1999, art. 22, della L. n. 289 del 2002, art. 36, dell’art. 112, e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciare il dovuto accoglimento per la domanda risarcitoria relativa al mancato incremento da indicizzazione e alla mancata rideterminazione triennale della originaria borsa di studio;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

la Corte di appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte;

infatti, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perchè la Dir. 93/16/CEE, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf., ad esempio, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 16/10/2019, n. 26240);

il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428, e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999;

quest’ultimo decreto, nel recepire la Dir. n. 93/16 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti Dir. n. 75/362 e Dir. n. 75/363, con le relative successive modificazioni – ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;

tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670);

ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42, (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con il D.P.C.M. 7 marzo 2007, il D.P.C.M. 6 luglio 2007, e il D.P.C.M. 2 novembre 2007;

per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico;

la Dir. n. 93/16, che costituisce, in modo manifesto, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione;

la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti Dir. n. 75/362, Dir. n. 75/363 e Dir. n. 82/76 (le cui disposizioni la Dir. n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991;

l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo le direttive n. 1993/16 e 2005/36/CE, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);

in particolare, il blocco della indicizzazione è stato quindi legittimamente prorogato anche per il triennio 2005-2008 dalla L. n. 266 del 2006, art. 1, comma 212, (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, specie punto 45 nonchè 53 e seguenti, Cass., 19/02/2019, n. 4809, Cass., 20/05/2019, n. 13572, e succ. conf.);

inoltre, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, (cfr. la stessa giurisprudenza appena richiamata);

il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione – ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale – è stato ribadito con chiarezza anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16;

conclusivamente, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva quanto legittima scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;

l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, senza che rilevino le scelte ordinamentali afferenti al blocco dell’indicizzazione e alla mancata rideterminazione triennale;

stante quanto sopra non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.): anche sotto questo profilo non sussistono i presupposti nè per una questione di legittimità costituzionale, nè per un rinvio pregiudiziale;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in Euro 10.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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