Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26921 del 23/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16473-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

D.S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RINO 21,

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5592/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/06/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:”La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 luglio 2015, riformando la decisione del Tribunale in sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste Italiane e D.S.O. per il periodo dal 2 luglio al 30 settembre 2002 e, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società al ripristino della funzionalità del rapporto nonchè al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, determinata in sette mensilità.Il termine al contratto era stato apposto “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi.

La D.S. resiste con controricorso.

Col primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge avendo il giudice del gravame rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza tener conto che il comportamento inerte delle parti evidenziava il disinteresse al suo ripristino.

Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “è di per se insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887; cfr. anche Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 48-2011 n. 16932), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello ha rilevato che non erano emersi altri elementi significativi rispetto al mero decorso del tempo richiamato dalla società.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito, risulta aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure di Poste Italiane che, in sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata, della lavoratrice e della accettazione senza riserve da parte sua del TFR.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge assumendosi che, facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg., e, in particolare, ricercando la volontà comune delle parti nello stipulare l’integrazione all’art. 8 CCNL 1994, doveva concludersi che gli accordi collettivi non fissavano alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine.

Il motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378; Cass. 12.03.04 n. 5141 ed innumerevoli successive) secondo cui l’esistenza delle esigente eccezionali è dunque negozialmente riconosciuta fino al 30.04.98, di modo che la legittimità dei contratti a termine stipulati entro tale data è basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’art. 23. Essendo stato il contratto della D.S. stipulato per un periodo successivo al 30.4.1998 il motivo va disatteso.

Col terzo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 in quanto la impugnata sentenza non aveva valutato adeguatamente i criteri di cui al menzionato alla L. n. 604 del 1966, art. 8 richiamato dal citato art. 32, comma 5 nella determinazione dell’ammontare della indennità.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, in applicazione dei principi generali in materia di sindacato di legittimità, con particolare riferimento all’art. 360 c.p.c., deve affermarsi, coerentemente con quanto più volte statuito da questa Corte in tema di indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006 n. 11 107; Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; da ultimo, con riferimento all’art. 32, comma 5, per tutte, vedi Cass. n. 8747/2014) che la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si evince dalla motivazione, dei criteri stabiliti nella L. n. 604 del 1966, art. 8 (quali il numero e la durata dei contratti intercorso tra le parti, le dimensioni della società e l’elevato numero dei dipendenti) ed ha concluso nel senso che ha ritenuto congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in sette mensilità. Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella denunciata violazione di legge.Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui vengono ribadite le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso ma che non scalfiscono, a parere del Collegio, il contenuto della sopra riportata relazione che è pienamente condivisibile in quanto conforme ai numerosi precedenti di questa Corte in materia.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Roberto Rizzo per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dfalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Roberto Rizzo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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