Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26920 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9946-2019 proposto da:

ORGANIZING & CONSULTING SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, P.E., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 130, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA TRAPAZZO, rappresentati e difesi dagli

avvocati LUIGI TRAPAZZO, VINCENZA CARRIERO;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 906/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.F., con difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., conveniva in giudizio C.M., P.E. e la Organizing Consulting s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla S.F. & c. s.n.c. a seguito della perdita di agevolazioni regionali per l’impresa decisa per carenza di documentazione;

il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti, accoglieva la domanda, con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui era dirimente la carenza di legittimazione attiva della S. stante la cancellazione dell’omonima s.n.c. dal registro delle imprese, e la carenza assertiva e correlativamente probatoria quanto ai pretesi danni personali di parte attrice;

la Corte di appello compensava le spese dei due gradi in ragione della particolarità della controversia;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione C.M., P.E. e la Organizing Consulting s.r.l., articolando due motivi;

non ha svolto difese S.F..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, n. 1, poichè la Corte di appello non avrebbe motivato se non in modo apparente la decisione di compensazione delle spese processuali;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato compensando le spese per la ragione espressa e sopra riportata, in alcun modo riconducibile alle gravi ed eccezionali ragioni necessarie alla statuizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;

la motivazione della Corte di appello, sebbene sussistente quale infatti discussa nella seconda censura, non è conforme alla previsione dell’art. 92 c.p.c., integrato secondo i parametri costituzionali dettati da Corte Cost. n. 77 del 2018;

la locuzione riferita alla “particolarità della vicenda” si traduce in una formula generica come tale inidonea, con conseguente violazione dell’art. 92 c.p.c. (cfr. Cass., 14/07/2016, n. 14411, Cass., 25/09/2017, n. 22310);

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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