Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26920 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11433-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORIZIA 52,

presso lo studio dell’Avvocato MARCO TAVERNESE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato PINA SCIGLIANO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO E CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il

29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, per la parte controricorrente,

la quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

” C.M. presentò all’Inps, in data 21.10.2008, istanza per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984; la competente Commissione medica, con provvedimento del 1.12.2008, accertò la non ricorrenza del requisito sanitario. Avverso detto provvedimento venne proposto ricorso amministrativo il 10.2.2009 al Comitato provinciale dell’Istituto, rigettato con provvedimento del 7.5.2010.

Con ricorso depositato il 2.1.2013, la C. propose istanza per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. Il Giudice adito, con ordinanza del 29.10.2014, dichiarò l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sul rilievo che il provvedimento di rigetto del ricorso era stato comunicato il 7.5.2010, tardivamente, cosicchè, a far tempo dal 11.5.2009 (10.2.2009 + 90 giorni), era iniziato a decorrere il termine di tre anni (giusta le previsioni del D.P.R. n. 638 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 383 del 1992, art. 4 comma 1) D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito in L. n. 326 del 2003, e del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, convertito in L. n. 47 del 2004) non rispettato nella fattispecie, per la proposizione della domanda giudiziale, proposta soltanto il 2.1.2013.

Avverso la suddetta ordinanza la C. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo, denunciando violazione del e falsa applicazione della norma del D.P.R. n. 638 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. n. 383 del 1992, art. 4, comma 1, la ricorrente deduce che il termine decadenziale ivi previsto non poteva trovare applicazione nel caso all’esame, stante l’avvenuta emanazione di un provvedimento amministrativo di rigetto comunicato il 7.5.2010. Con il secondo motivo, viene censurata la decisione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi la mancata considerazione del provvedimento di rigetto del 7.10.2010, contro il quale è stato promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo.

L’art. 445 bis c.p.c. (“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”) prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (comma 1); a mente del successivo comma 2, “L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. E’ stato affermato da questa Corte che l’ammissibilità dell’a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario e che, inoltre, il profilo dell’interesse ad agire debba, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p. Cfr. Cass. 8878/2015).

Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.

Pertanto, l’omesso espletamento dell’accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d’ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l’espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

Ne discende che il provvedimento impugnato che, nella sostanza, ha reputato precluso l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo (stante la ritenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale), cui non può essere riconosciuta incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, non preclude alla parte interessata di promuovere il ricorso nel merito, richiedendo che il Giudice adito, ritenuta l’inapplicabilità al caso di specie della decadenza, assegni termine per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico.

Al contempo, qualora il Giudice del merito, condividendo la valutazione di intervenuta decadenza, non dia corso a tale incombente e dichiari l’inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia sarà censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Si propone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la reiezione del ricorso del C., che richiama principi difformi.

I,e spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in ragione del consolidarsi dei principi richiamati nel corso dell’evoluzione della vicenda giudiziaria per cui è causa.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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