Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2692 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24082-2015 proposto da:

R.F.L., rappresentata e difesa dagli avvocati

GIUSEPPE FARRAUTO, PERICLE CALVARESI;

– ricorrente –

contro

C.A., quale erede universale del de cuius sig.

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALESSANDRA MELLANO, ANGELO MARRUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1224/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, conclude per

l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che la Corte di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di R.F.L., volta al rimborso della somma complessiva di Euro 4.310,66, di cui Euro 206,58 per lo sgombero di una cantina, Euro 172,16 quale quota di spettanza per l’applicazione di pellicola bituminosa e il residuo quale quota dello speso per opere necessarie e urgenti, tutti lavori effettuati in edificio del quale era comproprietaria C.A.;

che avverso la sentenza d’appello ricorre la R., esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria e che la C. resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 156,158,161 e 51 c.p.c., assumendo che il consigliere relatore si sarebbe dovuto astenere per grave inimicizia, avendo nel passato denunziato il marito dell’appellante (anch’egli magistrato) per colpe risultate insussistenti (a riprova richiama gli allegati al ricorso nn. 5 e 6) e che la nullità si era conclamata solo con l’assegnazione della causa a sentenza, poichè fino a tal momento il relatore avrebbe potuto chiedere di essere sostituito;

considerato che la censura è manifestamente inammissibile in quanto:

a) costituisce principio ben consolidato nel tempo quello secondo il quale l’unico rimedio processuale (salvo la responsabilità disciplinare) al mancato rispetto del dovere di astensione nei casi di legge è costituito dalla domanda di ricusazione, sicchè, da ultimo, questa Corte ha condivisamente ulteriormente chiarito che in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell’ipotesi anzidetta, l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione; nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell’impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto delle parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall’art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l’ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell’imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 21094, 11/9/2017, Rv. 645706);

b) l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 1, determina la nullità del provvedimento emesso solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del procedimento; mentre in ogni altra ipotesi la violazione dell’obbligo di astensione assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (Sez. 6, n. 7545, 3173/2011, Rv. 617510);

c) nel caso qui in esame un simile interesse attuale e concreto all’esito del giudizio, tale che il giudice ne possa ricavare un interesse diretto, non solo non è sussumibile dal narrato, ma neppure, per vero, viene adombrato;

d) costituisce asserto congetturale non riscontrabile l’addotta circostanza secondo la quale la ricorrente non sarebbe stata in grado di depositare tempestivamente istanza di ricusazione;

e) i documenti che la ricorrente allega con i nn. 5 e 6 non sono scrutinabili dal Collegio, poichè uniti al ricorso senza che ricorra alcuna delle ipotesi legittimanti di cui all’art. 372 c.p.c., comma 1;

ritenuto che con il secondo motivo la R. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata non aveva vagliato correttamente le prove orali e documentali, soggiungendo che non rispondeva al vero che con l’atto d’appello non si fosse contestata la valutazione del Tribunale a riguardo dell’attendibilità di uno dei testi (tale B.G.), inoltre addebita al Giudice del gravame di avere erroneamente affermato un profilo di tardività d’allegazione che non sussisteva;

considerato che il motivo è inammissibile per il convergere di plurimi argomenti, ognuno dei quali idoneo a sostenere l’assunto:

a) la doglianza è priva di specificità, poichè non attinge appieno il ragionamento decisionale d’appello, fondato su due rationes decidendi, delle quali la prima, con la quale l’appello era stato giudicato generico e ripetitivo delle allegazioni di primo grado, non consta essere stata precipuamente avversata in questa sede;

b) in ogni caso il motivo è palesemente diretto all’inammissibile riesame del vaglio probatorio di merito, invero:

b1) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

b2) la evocazione della regola sull’onere probatorio perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talchè, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage del richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

c) infine, non è in alcun modo apprezzabile la testuale espressione censuratoria conclusiva: “Le ragioni della doglianza consistono nel fatto che il Giudice del gravame ha dichiarato di non aver valutato tutte le prove perchè erroneamente introdotto il predetto profilo di tardività in realtà insussistente”, a cagione dell’invincibile criptica genericità che la connota;

ritenuto che con il terzo motivo il ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116,167 e 346 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebitando alla sentenza d’appello l’errore di avere ricostruito erroneamente i fatti di causa e mancato di tenere nel debito conto la perizia extragiudiziale di parte, nonchè, riprese per lacerti le dichiarazioni testimoniali, contesta l’attendibilità del teste B..

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo è inammissibile per le stesse ragioni svolte a riguardo del motivo che precede, dovendosi, inoltre, soggiungere che la doglianza s’incentra su una congerie di affermazioni fattuali non verificabili dalla Corte, perchè estranee al percorso argomentativo della sentenza d’appello e, quindi, aspecifiche, in quanto non autosufficienti (art. 366 c.p.c., n. 6);

ritenuto che con il quarto motivo la R. prospetta la violazione degli artt. 112,116 e 191 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.e all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte locale inteso avvalersi della collaborazione di un CTU;

considerato che anche quest’ultimo motivo è inammissibile, in quanto:

a) in primo ed assorbente luogo deve osservarsi che sulla base del decisum un tale apporto era del tutto irrilevante: non occorreva stabilire se i lavori di che trattavasi fossero stati effettuati e a quanto potesse ammontare il loro valore, poichè la domanda venne disattesa per prescrizione e per non avere l’attrice dato prova del pagamento dei predetti lavori;

b) in disparte va soggiunto che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo; ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Sez. 1, n. 7472, 23/3/2017, Rv. 644826);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA