Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2692 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20937/2018 proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Rizzo Maria Pia,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2807/2018 depositato il 25-05-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di A.R., cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere un Iman di orientamento sciita, di essere sfuggito, nel corso di una manifestazione religiosa svoltasi il (OMISSIS), all’attacco di un gruppo armato jihadista, di orientamento sunnita, e di essere stato successivamente rintracciato dagli appartenenti al suddetto gruppo, dai quali subiva un attacco a fuoco presso la sua abitazione. Il richiedente affermava di essere quindi fuggito dal Pakistan, dopo aver trasferito la sua famiglia a (OMISSIS), per timore di essere ucciso, essendo nota la ferocia del suddetto gruppo terrorista jihadista. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan e dell’area del Punjab, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 26-9-2019, ossia oltre il termine previsto dall’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1, lett. A e art. 2 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. n. 95 del 1970) e del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 7 e 8. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Omessa valutazione di tutta la documentazione che dimostra la credibilità del ricorrente. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di prova decisiva”. Deduce che il Tribunale ha omesso l’esame di elementi nuovi, rispetto a quelli prodotti in sede amministrativa, ossia l’esame della memoria illustrativa, ricca di particolari sulla vicenda personale, e della certificazione attestante la sua qualifica di maestro di preghiera sciita. Inoltre ad avviso del ricorrente neppure il Tribunale ha valutato le risultanze dell’audizione personale, nel corso della quale il ricorrente aveva descritto gli avvenimenti collocandoli nel tempo e nello spazio e dimostrando documentalmente di essere un ministro sciita. Pertanto assume che sia meritevole di censura la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella parte in cui non valuta attentamente la situazione di instabilità del Pakistan e della zona del Punjab. Contraddittorietà nel ragionamento logico giuridico. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Con riferimento alla domanda di protezione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, lett. c), il ricorrente deduce che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, la situazione di violenza generalizzata nel Paese e l’impossibilità della polizia locale di farvi fronte era confermata anche da fonti autorevoli, da cui emergeva la grave situazione di violenza e sottosviluppo che connota l’area del Punjab. Rimarca la propria particolare condizione, in quanto esponente religioso di minoranza, idonea a fondare il timore di subire danno grave alla vita o alla persona per motivi religiosi.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Omessa valutazione di prove decisive relative al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria del ricorrente. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Censura di nuovo la valutazione di non credibilità per omesso esame di documenti decisivi, circa l’attività di lavoro svolta in Italia, e deduce che il Tribunale non ha neppure effettuato la comparazione in base ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 4455/2018. Assume che la vulnerabilità soggettiva sia stata documentata.

4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti il giudizio di credibilità e quello sulla valutazione della situazione del Paese, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale ha espresso, con adeguata motivazione, la valutazione di non credibilità, indicando le parti del racconto ritenute generiche ed implausibili (pag. n. 8 decreto impugnato).

Circa le doglianze che riguardano l’omesso esame di documenti, asseritamente attestanti il suo status di ministro del culto sciita, il ricorrente non ne riporta, in ricorso, il preciso contenuto, sicchè non è possibile stabilire “se il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass. n. 16812/2018).

Le medesime considerazioni valgono in ordine al lamentato omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio libero, non avendo il ricorrente precisato il contenuto delle dichiarazioni rese.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 8-11 decreto impugnato), ha in dettaglio analizzato la situazione generale e politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente (Punjab).

Alla stregua dei suddetti principi, neppure ha pregio la doglianza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, sulla valutazione della vulnerabilità soggettiva, sempre ricondotta, in ricorso, al suo ruolo di Imam di orientamento sciita e alle vicende personali, ritenute non credibili nella specie, per quanto si è detto, dal Tribunale. Resta da aggiungere che il fattore dell’integrazione sociale diventa recessivo, in assenza di vulnerabilità, in base a quanto chiarito proprio dalla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, richiamata anche dal ricorrente.

5. Con il quarto motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al patrocinio a spese dello Stato e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che il ricorso non era manifestamente infondato, ma corredato da nuovi motivi e nuovi elementi probatori rispetto alla fase amministrativa, sicchè il patrocinio a spese dello Stato non poteva essere revocato.

6. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

6.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. n. 3028/2018 e n. 32028/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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