Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2692 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2692 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8800/2007 R.G. proposto da
VIA CRISPI 125 S.R.L., in persona dell’amministratore p.t. Rosario Chirico,
rappresentata e difesa dall’Avv. Ilaria Malagrida, con domicilio eletto in Roma, via Rasella, n. 155, presso lo studio Portolano-Cavallo;
– ricorrente –

contro
VIA DE GASPERI 20 S.R.L.;
– intimata

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli
depositata il 7 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha chiesto l’accoglimento

Data pubblicazione: 05/02/2018

del ricorso.

Rilevato che la Via Crispi 125 S.r.l. ha proposto istanza di regolamento
di competenza, illustrata anche con memoria, avverso l’ordinanza del 7
marzo 2017, con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda da essa proposta nei confronti della Via De

statuto della società convenuta;
che la Via De Gasperi 20 non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che, a sostegno dell’istanza, la ricorrente fa valere la funzione informativa svolta dal bilancio di società in favore del socio e dei terzi
e la conseguente inderogabilità dei principi di chiarezza, precisione e verità
che presiedono alla sua redazione, nonché l’inviolabilità del diritto del socio
ad una corretta e veritiera rappresentazione della situazione della società,
osservando che, nel ritenere consentito il deferimento agli arbitri delle relative impugnazioni, l’ordinanza impugnata declassa i predetti diritti e principi
a diritti disponibili e mere formule di stile, in contrasto con l’art. 34 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
che la ricorrente deduce inoltre la violazione dell’art. 34 del d.lgs n. 5
del 2003, dell’art. 806 cod. proc. civ. e degli artt. 1966 e 1972 cod. civ., sostenendo che la clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri delle controversie societarie non può trovare applicazione in presenza
di diritti indisponibili, da intendersi come situazioni sostanziali sottratte alla
regolamentazione dell’autonomia privata o disciplinate da un regime legale
che escluda qualsiasi potere di disposizione
che la domanda proposta dalla ricorrente ha ad oggetto l’impugnazione
delle delibere di approvazione dei bilanci della Via De Gasperi 20 relativi agli
esercizi 2013 e 2014, per violazione di norme imperative, dei principi di correttezza e buona fede e del diritto del socio all’informazione, nonchè la con-

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Gasperi 20 S.r.l., per essere competente l’arbitro previsto dall’art. 32 dello

danna della società convenuta alla restituzione di un finanziamento infruttifero ovvero, in via subordinata, al pagamento degl’interessi maturati sul relativo importo;
che, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, gli atti costitutivi delle
società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio a norma dell’articolo 2325-bis cod. civ., possono, mediante clausole

te le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
che, a seguito dell’entrata in vigore della predetta disposizione, questa
Corte ha riconosciuto che, in linea generale, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto
per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la
violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi;
che, nell’affermare il predetto principio, si è peraltro precisato che l’area
dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da
norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in particolare, le norme
dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr.
Cass., Sez. VI, 12/09/2011, n. 18600; Cass., Sez. I, 23/02/2005, n. 3772);
che la violazione delle predette disposizioni comporta infatti l’illiceità, e
quindi la nullità della delibera di approvazione del bilancio, trattandosi di
norme non solo sono imperative, ma contenenti principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di
tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a
conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente (cfr.
Cass., Sez. VI, 13/10/2016, n. 20674; Cass., Sez. I, 10/06/2014, n.
13031);
che nella specie, pertanto, in applicazione dei predetti principi, non può
trovare applicazione l’art. 32 dello statuto sociale della Via De Gasperi 20,
secondo cui «qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i osci ovvero

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compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tut-

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento
obbligatorio del P.M., dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società»;
che, nel manifestare consapevolezza del predetto orientamento, la sentenza impugnata dichiara di ritenere preferibile quello volto a consentire la

zione del bilancio di esercizio, insistendo sullo stesso, senza però addurre
argomenti nuovi, ma limitandosi a riproporre quelli già esaminati nelle pronunce richiamate;
che l’ordinanza impugnata va dunque cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Napoli, che
provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata, e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 16/01/2018
Il Presidente

devoluzione ad arbitri di controversie aventi ad oggetto delibere di approva-

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