Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2692 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22128-2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO LAMMARDO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3239/2019 del TRIBUNALE di

BRESCIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.S., cittadino del (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva che dopo la morte del padre, avvenuta nel (OMISSIS), uno zio paterno si era impossessato d’un terreno di lui con l’intesa di restituirglielo una volta adulto; che rivoltosi allo zio nel 2015 per riavere il possesso del terreno, egli era stato aggredito da tre uomini, che l’avevano condotto in un bosco per ucciderlo, su ordine dello zio; che ivi l’avevano lasciato legato ad un albero per tre giorni; che, soccorso da un passante, era nuovamente riuscito a sfuggire agli uomini mandati a casa sua dallo zio per ucciderlo; e che per tale ragione aveva deciso di allontanarsi dal suo Paese.

Con decreto n. 3239/19 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che il racconto fornito dal richiedente fosse contraddittorio, incoerente e come tale assolutamente inattendibile. E per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale riteneva che anche la protezione umanitaria non potesse essere accordata, sia perchè il richiedente non aveva esposto fatti meritevoli di protezione, diversi da quelli posti a base della protezione maggiore; sia in quanto, relativamente alla sua posizione in Italia, la sola assunzione lavorativa nei mesi compresi tra la domanda di protezione e la relativa decisione, non era da sola sufficiente allo scopo.

Avverso detto provvedimento il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo d’impugnazione denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., artt. 6 e 13 CEDU e art. 47Carta di Nizza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta parte ricorrente che il giudizio di non credibilità del racconto sia dipeso da una lettura del narrato non calata nel contesto socio-culturale del Paese d’origine del richiedente. Sostiene, inoltre, che nell’esaminare il richiedente il Tribunale avrebbe dovuto porgergli le domande idonee a risolvere le possibili contraddizioni o incongruenze, fugando ogni dubbio e calandosi nel contesto del Paese di provenienza. Contesta, quindi, il giudizio di non credibilità del racconto, e invocando il principio di attenuazione dell’onere probatorio lamenta la mancata cooperazione istruttoria del Tribunale.

1.1. – Il motivo è infondato.

In materia di protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

Nella specie, il Tribunale ha dato conto sia delle contraddizioni in cui è incorso il richiedente anche nel riferire la composizione della propria famiglia, sia dell’intrinseca inattendibilità della ricostruzione dei fatti che avrebbero indotto questi ad abbandonare il suo Paese. Ragioni, a loro volta, in rotta di collisione con l’opinione dello stesso richiedente, secondo cui la questione insorta con lo zio non richiedeva l’intervento della polizia, avendo ricevuto dal “re” del villaggio assicurazioni d’un intervento risolutivo.

2. – Il secondo motivo allega la violazione od omessa “applicazione” del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., ai nn. 3 e 5 per non aver il Tribunale valutato, ai fini della concessione della protezione umanitaria: le gravi forme di violenza subite dal richiedente, l’esistenza di un’indagine a carico di lui per l’uccisione di un giovane amico che gli aveva offerto ospitalità ad Accra, le generali condizioni del (OMISSIS) (povertà, corruzione diffusa, tensioni per la spartizione delle scarse risorse naturali) e i labili riferimenti familiari ed affettivi del richiedente, considerato il lasso di tempo trascorso dall’emigrazione.

2.1. – Anche tale motivo, che fa commistione di profili diversi e che non si correla in maniera puntuale alla ratio decidendi, non ha pregio.

La condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (n. 9304/19).

Nella specie, ritenuta l’intrinseca inattendibilità della narrazione e con essa la non necessità – come s’è detto sopra – di attivare i poteri di cooperazione istruttoria, il Tribunale ha riscontrato l’assenza sia di situazioni personali di vulnerabilità, sia di radicamento sul territorio italiano, non essendo da solo sufficiente l’attività lavorativa svolta nelle more del procedimento.

Considerazioni, queste ultime, che il motivo d’impugnazione non vale a confutare nel metodo decisorio seguito dal giudice di merito.

3. – In conclusione, il ricorso va respinto.

4. – Seguono, le spese, liquidate come in dispositivo.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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