Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26919 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9667-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA
GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RANIERO BERNARDINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO SURIANO;
– ricorrente –
contro
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA ALGERINA, in persona del Console
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 28,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FANTOZZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFILIPPO ELTI DI
RODEANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
C.G. ricorre per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo per quanto di ragione il gravame di merito del Consolato Generale della Repubblica di Algeria, aveva respinto la sua domanda, qualificata risarcitoria, nei confronti della controparte;
resiste con controricorso il Consolato Generale della Repubblica di Algeria;
parte ricorrente ha depositato anche irrituale memoria di replica in cui insiste nelle proprie richieste e chiede, testualmente, il rigetto del controricorso;
la stessa parte ha infine inviato a mezzo posta ordinaria ulteriore memoria datata 22 ottobre 2020;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che:
è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui il ricorrente non riporta come necessario la sequenza dei fatti di causa rilevanti, che risultano evocati in modo frammentario e incomprensibile nel corpo dell’atto, commisti a una parimenti frammentaria disarticolazione di profili di censura privi di specificità;
l’intero ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi d’impugnazione, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere “aliunde”;
il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);
la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell’assistito;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020