Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26919 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.23/12/2016),  n. 26919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6976-2013 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARIA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, DE ROSI EMANUELE giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 92,

presso lo studio dell’Avvocato ROSSANO CROCETTA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato GIAN GIACOMO FLAMIGNI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

30/01/2014, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, per la parte ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Forlì ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi oggetto delle cartelle di pagamento opposte da S.M., socio amministratore di varie società a responsabilità limitata e socio accomandatario della Svizzeri sas, aventi ad oggetto le somma da corrispondere all’INPS a titolo di omessi contributi e relative sanzioni escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione, oltre che nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 anche in quella Commercianti, non potendo i due regimi previdenziali coesistere e non avendo l’INPS, onerato della prova, dimostrato quale fosse il facere prevalemte ai fini dell’unico relativo regime.

La sentenza della Corte di appello di Bologna del 4.3.2014 confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima la iscrizione a ruolo con riguardo ai contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti e annullato le cartella di pagamento opposte, sul rilievo che, pur dovendo aderirsi alla tesi della legittimità della doppia iscrizione, non operando nel caso specifico la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base dell’attività prevalente (così come ritenuto dal primo giudice), tuttavia non era riscontrabile, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, la sussistenza dei requisiti specificamente previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 posto che risultava che gli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria giudiziale avevano impedito di ritenere integrati i requisiti normnativi necessari ai fini dell’iscrizione del S. nella Gestione Commercianti in riferimento al periodo contestato e che i dati forniti dall’INPS, onerato della relativa prova, non avevano rivelato lo svolgimento, da parte del predetto, di attività sconfinante rispetto a quella di amministratore e la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività commerciale che si assumeva svolta.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, il S..

L’istituto denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv. dalla L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che le norme richiamate della L. n. 662 del 19696 avevano inteso estendere l’obbligo di iscrizione ai soci di società a responsabilità limitata, prima esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso. In sostanza non solo l’espletamento di un’attività esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di prevalenza che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi cd. “misti” e dalla unicità del reddito.

Si osserva che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e l’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato. L’orientamento interpretativo espresso da S.U. n. 3240 del 2010 è stato superato dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv., con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l. si applicasse l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, identificata in quella relativa all’attività prevalente, la cui identificazione era onere dell’INPS. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208.

E tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità dell’iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell’attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

La legge interpretativa così dispone: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26″.

Il legislatore ha, quindi, chiarito che il criterio dell’attività prevalente” non opera per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto del 1995, n. 335, art. 2, comma 26.

Tale disposizione ha, infatti, previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare importanza) relativa all’iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010.

Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell’8 agosto 2011, hanno riconosciuto all’intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: ” In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208″.

“il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle “regole del gioco” nel corso del processo – trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.

La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell’orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce: Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9803 del 14 giugno 2012, che ha enunciato il principio di diritto che segue: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa”.

Tale soluzione ha trovato l’avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento all’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 102 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente”. Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”.

Tuttavia la sentenza impugnata non ha ritenuto dirimente l’accertamento del carattere prevalente dell’attività prestata dall’ attuale intimato quale amministratore rispetto a quella prestata nello svolgimento dell’impresa come socio/prestatore d’opera. Ha piuttosto ritenuto, con accertamento di merito che risulta immune dalle censure genericamente svolte – non essendo presente alcuna individuazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” – che l’attività commerciale svolta dal S., nell’ambito delle varie società delle quali era amministratore, non era connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, così come emerso dall’attività istruttoria svolta (in cui era rimasto accertato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione non era diverso e distinto da quello di amministratore, limitandosi il S. a curare le compravendite di terreni edificabili, a stipulare contratti di opera intellettuale con i relativi progettisti ed i successivi contratti di appalto con le imprese costruttrici ed infine i rogiti con gli acquirenti degli immobili). In conformità a Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016, la Corte del merito ha poi affermato che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 26 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 anche nella società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte di merito non è stata fornita, posto che il S. era impegnato in numerose altre imprese sul piano del predetto rapporto gestorio.

D’altro canto, la sentenza a s. u del S. C. 3240/2010, se pure superata da giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale.

I principi di diritto richiamati, che risultano mediati da una valutazione in fatto che resiste alle censure del ricorrente, risultano pertanto correttamente applicati con riferimento alla fattispecie esaminata.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per la “coesistenza” in entrambe le gestioni è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerena dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti c/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685 -).

Ciò precisato, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del S. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva delle aziende, non è stato validamente infirmato dalla parte ricorrente. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso dell’INPS”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Osserva il Collegio come il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta la reiezione del ricorso dell’INPS, che richiama principi difformi.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in ragione del consolidarsi dei principi richiamati nel corso dell’evoluzione della vicenda giudiziaria per cui è causa.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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